Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16035 del 27/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 07/06/2017, dep.27/06/2017), n. 16035
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10462/2016 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAMAGOSTA, 8,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PALOMBI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
T.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5788/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
Con sentenza del 16-20 ottobre 2015, la Corte d’appello di Roma ha respinto la domanda di C.L. di riconoscimento della sentenza ecclesiastica del Tribunale ecclesiastico regionale, ratificata dal Tribunale ecclesiastico d’appello, munita del decreto di esecutorietà del Supremo Tribunale della segnatura Apostolica del 24/4/2014, rilevando che l’eccezione di convivenza ultratriennale era stara proposta tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta.
Ricorre il C., sulla base di due motivi.
La T. non ha svolto difese.
Considerata l’indispensabilità ai fini della decisione, dovendo verificarsi direttamente il fatto processuale della tardività della costituzione della sig. T. nel giudizio di merito, e dato atto della richiesta del ricorrente ex art. 369 c.p.c., u.c..
PQM
Dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, allo scopo di verificare la tempestività della costituzione in appello della sig. T., e rinvia a nuovo ruolo.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017