Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16205 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 07/06/2017, dep.28/06/2017), n. 16205
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17846/2016 proposto da:
V.B., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA
MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CARLO PONZANO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELA CASORELLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della BASILICATA, depositata il 21/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e della fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio ritualmente comunicate, il ricorrente, con atto tempestivamente depositato e notificato alla controparte, ha rinunziato al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che alla rinuncia del ricorso consegue la declaratoria di estinzione del processo;
che va disposta la compensazione delle spese attesa la peculiarità della fattispecie;
che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, alla luce dei principi fissati da questa Corte con sentenza n. 23175 del 12/11/2015.
PQM
Dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese processuali.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017