Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16183 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. I, 28/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.28/06/2017), n. 16183
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 937/2011 proposto da:
Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove
n. 21, presso l’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa
dall’avvocato Raimondo Angela, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Condominio (OMISSIS);
– intimato –
nonchè contro
Condominio (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato De Angelis
Danilo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Greco
Benedetto, giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Roma Capitale;
– intimata –
avverso la sentenza n. 16470/2010 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 27/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/05/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Condominio di via (OMISSIS), convenne in giudizio il Comune di Roma e propose opposizione all’intimazione n. (OMISSIS) di pagamento di Euro 2127,79, a titolo di canone di occupazione (COSAP) per l’anno 2005, riferito ad intercapedini ubicate sul marciapiede posto a perimetro del fabbricato.
Il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, ed ha compensato le spese.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 27 luglio 2010, giudicando sul gravame del Condomnio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e, decidendo nel merito, ha accolto la domanda, dichiarando non dovuta la somma richiesta dal Comune di Roma; ha condannato il Comune alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso questa sentenza Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il Condominio si è difeso con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, Roma Capitale ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 353 c.p.c., per avere il tribunale deciso la causa nel merito, anzichè rimetterla al primo giudice, il quale erroneamente aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Il motivo è fondato. Infatti, qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda – nel caso di specie, in favore del giudice tributario – il giudice di secondo grado che, pur attraverso una diversa qualificazione della domanda stessa, affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell’art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa pronuncia deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice (Cass., sez. un., n. 11027/2014; sez. lav., n. 764/2006), non rilevando che questi abbia provveduto sulle spese. La causa dev’essere pertanto rinviata al giudice di pace, al quale il tribunale avrebbe dovuto rimettere le parti, restando assorbiti il secondo motivo, riguardante il merito della questione controversa concernente l’assoggettabilità delle griglie o intercapedini al pagamento del canone di occupazione, e l’unico motivo del ricorso incidentale del Condominio, riguardante il governo delle spese.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017