Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16166 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.28/06/2017), n. 16166
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24077/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 domicilia;
– ricorrente –
contro
T.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Gentile,
elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia n. 171 presso lo
studio dell’Avv. Maria Carla Galli, per procura a margine del
controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 166/34/09 depositata il 17 luglio 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio
2017 dal Consigliere Carbone Enrico.
Letta la memoria depositata dal controricorrente, che insiste per il
rigetto del ricorso principale e l’accoglimento dell’incidentale.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza che ne ha rigettato l’appello e per l’effetto dichiarato illegittima l’attribuzione a T.V. tramite avviso di accertamento IRPEF 2001 del reddito di partecipazione a una società di fatto in thesi dissimulata da cooperativa (La Campagnola s.c.r.l.).
– Il ricorso denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta effettività della società mutualistica; resiste il contribuente e propone ricorso incidentale sulla nullità dell’avviso per inosservanza del termine dilatorio L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, questione da lui fatta oggetto di appello incidentale, non accolto.
Con riferimento ad altro socio ( T.P.) e alla medesima pretesa fiscale (IRPEF 2001), la Corte ha rilevato d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per difetto del litisconsorzio originario, reso necessario dall’inscindibilità dell’accertamento del reddito della società di fatto e del reddito di partecipazione di tutti i soci (Cass. 24 aprile 2013, n. 9974).
Lo stesso rilievo d’ufficio si impone qui, con rinvio al giudice di primo grado per nuovo esame e regolamento delle spese a contraddittorio integro.
PQM
Cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, rinviando alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017