Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16098 del 28/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9253/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TUBINAVI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44,

presso lo studio dell’avvocato LUCA PARDINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELENA BENEDETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2009 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata l’11/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con ricorso per cassazione fondato su due motivi, la Agenzia delle Entrate ha chiesto la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 10/08/09, depositata l’11.02.2009 e non notificata, che, su appello della parte privata, aveva annullato l’avviso di accertamento di rettifica del Mod. 770 ed il relativo atto di contestazione per l’anno di imposta 2003, emessi nei confronti della società Tubinavi SRL, in qualità di sostituto di imposta. L’avviso e l’atto di contestazione delle sanzioni si fondavano sui rilievi per omessa annotazione nei libri prescritti in materia di lavoro degli emolumenti relativi a sei lavoratori dipendenti, conseguenti ad una verifica ispettiva dell’INPS eseguita nei confronti della ditta Europark di B.G., da cui era emersa l’inconsistenza strutturale di questa ditta che aveva sempre operato come semplice intermediaria di mere prestazioni di manodopera, ossia alla stregua di una agenzia di lavoro interinale senza, tuttavia, possedere i requisiti richiesti dalla L. n. 196 del 1997, art. 2.

3. Il giudice di appello, nell’annullare gli atti, ha affermato che non era stato sufficientemente provato che fossero intercorsi accordi tra la società e la ditta Europark intesi a violare le norme in materia e che l’assunzione di manodopera fosse stata volontariamente e dolosamente simulata da contratti di subappalto; che l’accertamento era fondato solo sulle dichiarazioni rese da B.G. e raccolte presso la ditta Europark, che non risultavano effettuati accertamenti presso la contribuente, che non risultavano acquisite testimonianze dei lavoratori che avrebbero potuto illustrare il grado di autonomia esercitato nello svolgimento dei loro compiti; che la ditta, dall’atto costitutivo, risultava essere un’impresa artigiana che svolgeva attività di carpenteria “per conto terzi”.

4. La società ha replicato con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1 .

5. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla controricorrente deducendo la inapplicabilità retroattiva al caso in esame (relativo all’anno di imposta 2003) della disciplina introdotta al D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 28, conv. nella L. n. 248 del 2006, (fol. 9 e ss. del controricorso e memoria).

1.2. La contribuente sostiene che l’Agenzia avrebbe illegittimamente fatto applicazione retroattiva di questa norma, ma non trascrive il passo degli atti impugnati a conforto di tale assunto, nè svolge una censura in relazione a quanto statuito dalla CTR, sotto il profilo della omessa pronuncia, considerato che, sul punto, non si ravvisa alcuna statuizione. Inoltre non vi sono elementi a conforto di una tempestiva introduzione nel giudizio della questione che, al contrario, sembrerebbe nuova.

1.3. L’eccezione, carente sul piano dell’autosufficienza, va, quindi, dichiarata inammissibile.

2.1. Si deve quindi passare all’esame del ricorso.

Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2730 e 2735 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, le dichiarazioni ammissorie rese dal titolare della ditta Europark, in quanto raccolte dall’Amministrazione nella fase procedimentale e rese da “terzi”, ovvero da soggetti estranei al rapporto tra contribuente-parte e l’Erario, qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, hanno il valore probatorio delle presunzioni che il giudice tributario è tenuto a valutare, verificando altresì se, a fronte della prova presuntiva offerti dall’Ufficio, la ricorrente abbia assolto l’onere di fornire la prova contraria.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la insufficienza della motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la CTR superato le dichiarazioni di B.G., a contenuto confessorio per le conseguenze negative nei suoi stessi confronti, non dopo averle ritenute inattendibili all’esito di una valutazione unitamente agli altri elementi di prova posti a fondamento della motivazione dell’avviso di accertamento, ma sulla scorta del confronto con le risultanze formali dell’iscrizione della Europark tra le imprese artigiane.

3.1. Il primo motivo è infondato perchè la CTR non ha negato la valenza indiziaria delle dichiarazioni rese dal terzo, ma ne ha esclusa in concreto la rilevanza. In effetti non sembra essersi distaccata sul piano del diritto dal principio affermato anche di recente da questa Corte, secondo il quale “Nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno normalmente valore indiziario, e pur tuttavia, per il loro contenuto intrinseco ovvero per l’attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c. e, cioè, di prova presuntiva idonea a fondare e motivare l’atto di accertamento” (Cass. n. 16711/2016, cfr. Cass. nn. 6946/2015, 8369/2013).

3.2. Il secondo motivo è, invece, fondato, in quanto la motivazione sul punto appare scarna ed illogica, laddove denuncia una carenza accertativa da parte dell’Ufficio senza, tuttavia, analizzare con la dovuta puntualità le dichiarazioni rese dal B. e dai suoi collaboratori – foriere di responsabilità anche per il B., contrariamente a quanto sembra ritenere la CTR -, le emergenze investigative relative alla carenza di struttura e mezzi della ditta Europark e, illogicamente, dà rilievo al dato meramente formale della iscrizione della ditta tra quelle artigiane, senza valutarne la concreta attitudine allo svolgimento delle attività, oggetto di specifica contestazione, e senza illustrare le difese eventualmente svolte dalla contribuente e la loro pregnanza; formula, inoltre, una mera ipotesi circa la possibilità di attivare appalti leciti a bassa intensità organizzativa sulla considerazione che tanto “fa presumere la documentazione in atti” (fol. 4 della sentenza), senza, tuttavia, illustrare nè quale sia la documentazione alla quale si riferisce, nè la concreta rilevanza probatoria.

4.1. In conclusione il ricorso va accolto sul secondo motivo, infondato il primo. La sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Toscana in diversa composizione, che provvederà, nei limiti del motivo accolto, alla compiuta motivazione ed infine regolerà le spese anche del giudizio di cassazione.

PQM

 

– accoglie il ricorso sul secondo motivo, infondato il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA