Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16372 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16372

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11095/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI DI P.R., C.E.

E B.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 409/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE, depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

E’ regolarmente costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197).

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR friulana che il 28 gennaio 2014 ha riformato la decisione della CTP – Pordenone e ha accolto la domanda dello Studio Comm. Ass. P. – C. – B., laddove chiede il riconoscimento di non essere tenuta al versamento dell’IRAP per gli anni d’imposta accertati (2009/2010) in relazione alla parte di attività scindibile e rivolta alla partecipazione dei professionisti ai collegi sindacali di società terze. La parte privata non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3; T.U.I.R., artt. 50, 53; art. 2697 c.c.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività di sindaco estranea all’imposizione per attività professionale con consequenziale scindibilità dell’imponibile del relativo professionista perchè priva del requisito dell’autonoma organizzazione.

L’assunto del giudice merito si pone in continuità con i principi regolativi della materia compendiati da Cass. 03/03/2016, n. 4246 e Cass. 02/11/2016, n. 22138 nel senso che il commercialista, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società, non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività perchè è soggetto a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata; il che non si verifica nelle specie in quanto per la soggezione a IRAP non è sufficiente che il commercialista normalmente operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra di per sè il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto ad un’attività rilevante quale organo di una compagine terza.

Già con Cass. 09/05/2007, n. 10594, Cass. 19/07/2011, n. 15803 e Cass. 05/03/2012, n.3434 si è chiarito – riguardo a fattispecie nella quale si discuteva di redditi realizzati dal libero professionista nell’esercizio di attività sindaco, amministratore di società, consulente tecnico – che non sia soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale a quell’attività specifica purchè risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati (conf. inter partes Cass. del 23/01/2017, n. 1712).

Tale accertamento spetta al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità nei limiti ristretti della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella specie neppure invocata e da interpretarsi come riduzione del sindacato al minimo costituzionale ovverosia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto (in forma semplificata). Nulla va disposto in punto di spese mancando difese della controparte.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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