Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16436 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.04/07/2017),  n. 16436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27568/2015 proposto da:

D.S.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO

ALFANI 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO FAUGNO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 911/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 30 settembre 2015, la Corte di appello di L’Aquila in sede di rinvio da Cass. 7104/2014, confermava la decisione del primo giudice di rigetto della domanda proposta da D.S.M.E. ed intesa alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra essa ricorrente e Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 1 febbraio al 30 aprile 2002 ed all’accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti con condanna della società alla riammissione in servizio di essa lavoratrice ed al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto fino alla effettiva ricostituzione dello stesso;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la D.S. affidato a due motivi cui resiste Poste Italiane s.p.a. con controricorso; che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, il ricorso, pur essendo pletorico, tuttavia non presenta alcun profilo di inammissibilità;

che: con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., con riferimento al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1 e 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di Appello ritenuto non necessario lo stabilire se ed in quale misura le esigenze collegate al processo di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali di Poste Italiane fossero emersi in sede locale e, in particolare, nel settore in cui era stata utilizzata la D.S. sul rilievo che la riorganizzazione di tutta la struttura della società, diffusa capillarmente su tutto il territorio, non poteva “non aver coinvolto tutti gli uffici postali, sia pur di risulta e a scorrimento”; ed infatti si evidenzia che siffatta motivazione era in chiara violazione della “regula iuris” dettata nella pronuncia rescindente in cui si sollecitava la Corte di Appello a verificare la ricorrenza in concreto, sulla scorta delle risultanze istruttorie e non di una generica presunzione, delle esigenze poste a fondamento dell’apposizione del termine; con il secondo motivo viene lamentato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) costituito dal rispetto della cd. “clausola di contingentamento” “la cui esistenza risulta dalla legge ed evidenziata negli atti di causa e che, se esaminata, avrebbe determinato esiti diversi della controversia”;

che il primo motivo è fondato in quanto la sentenza rescindente di questa Corte n. 7104/2014 aveva cassato con rinvio “..per un nuovo esame della causa.”, precisando che “Tale esame, tenuto conto che l’onere di provare le ragioni obiettive poste a giustificazione della clausola appositiva del termine grava sul datore di lavoro e deve essere assolto sulla base delle istanze istruttorie dallo stesso formulate (v. la citata Cass. n. 2279 del 2010), dovrà articolarsi nella previa valutazione della esistenza o meno del grado di specificazione richiesto dalla legge tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione sopra evidenziati – e, in caso di positivo accertamento, nella successiva verifica dell’effettiva ricorrenza nel caso concreto degli elementi di fatto che danno corpo alla ragioni di assunzione per come sono specificate”; ed infatti, la Corte di Appello, nell’uniformarsi a tale principio di diritto, avrebbe dovuto non solo verificare se la clausola era sufficientemente specifica (verifica effettuata) ma accertare anche la ricorrenza delle esigenze poste a fondamento della apposizione del termine con riferimento all’ufficio di destinazione della D.S. tenendo conto delle istanze istruttorie avanzate e non limitarsi, come ha fatto, a ritenere tale accertamento “riduttivo” e, quindi, non necessario; che l’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo; che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Roma anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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