Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16453 del 04/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.04/07/2017), n. 16453
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12575-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
JPSSEN ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1610/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il
16/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 9 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 76/4/10 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso della Jepssen Italia srl in liquidazione contro l’avviso di accertamento IVA ed altro 1998. La CTR osservava in particolare che, come eccepito dalla società contribuente, l’atto impositivo impugnato era stato emesso oltre il termine decadenziale previsto dalla legge, non potendosi applicare nel caso di specie la proroga biennale del termine medesimo prevista dall’ art. 10, legge 289/2002, poichè alla società contribuente medesima era stato notificato il processo verbale di constatazione prodromico all’avviso di accertamento de gito e quindi non poteva accedere al condono disposto dalla fonte normativa citata in virtù della specifica preclusione prevista dall’art. 7, comma 3, della medesima.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata non si è difesa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e della L. n. 289 del 2002, art. 40, poichè la CTR ha affermato che l’avviso di accertamento impugnato è stato emesso oltre il termine decadenziale previsto dalla prima disposizione legislativa, non essendo tale termine prorogato L. n. 289 del 2002, ex art. 10, per l’espressa esclusione dell’accesso al condono previsto dall’art. 7, comma 3, stessa legge.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che “In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, opera “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi di tali disposizioni, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, atteso che il meccanismo di proroga è finalizzato a tutelare il preminente interesse dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento e alla riscossione delle imposte” (Sez. 5, Sentenza n. 16964 del 11/08/2016, Rv. 640764 – 01); ancor più specificamente che “In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, opera, “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perchè raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge” (Sez. 5, Sentenza n. 17395 del 23/07/2010, Rv. 615041 – 01; conforme, Sez. 5, Sentenza n. 22921 del 29/10/2014, Rv. 632681 – 01). La sentenza impugnata è palesemente difforme da tale principio di diritto e merita perciò solo la cassazione.
Il ricorso va dunque accolto in relazione al motivo dedotto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e peraltro essendovi giudicato interno su ogni ulteriore questione oggetto della lite stante la mancata costituzione in appello della società contribuente, il ricorso originario della società contribuente va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente; condanna la Jepssen Italia srl in liquidazione al pagamento delle spese processuali che liquidano in Euro 4.300 per ciascun grado del giudizio di merito ed in Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito per il giudizio di legittimità.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017