Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16594 del 05/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.05/07/2017), n. 16594
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13121-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO
91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
FRANCESCO MARCONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6240/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 25/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO ETTORE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Lazio che il 25 novembre 2015 ha confermato la decisione della CTP – Roma che ha accolto la domanda dell’avv. M.F. diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata negli anni 2005 e 2006. Il contribuente resiste con controricorso e memoria.
La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, arte. 2 e 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata con l’utilizzo di “prestazioni di lavoro per un collaboratore di studio”.
La decisione è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016) laddove si afferma che, in tema d’imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Tale parametro orientativo risulta rispettato ove si consideri che, dal tenore dell’accertamento di fatto conformemente compiuto in entrambi i gradi di merito, emerge solo l’utilizzo di “prestazioni di lavoro per un collaboratore di studio”. La ricorrente denuncia che nella fattispecie “vi sono ben due segretarie (una di mattina e una di pomeriggio) che, nel complesso, equivalgono a un dipendente a tempo pieno”.
Tale precisazione in punto di fatto, in disparte la preclusione per c.d. “doppia conforme” (Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014; Sez. 2^, n. 5528 del 10/03/2014), pare voler denunciare un’erronea percezione di circostanze presupposte di eventuale rilievo, però, solo, revocatorio (Cass., Sez. 1^, n. 23729 del 15/11/2015). Essa, comunque non inficia l’applicazione del principio di diritto sopra indicato attese le concrete modalità d’impiego delle segretarie che inducono la stessa difesa erariale ad affermare che l’attività di collaborazione delle stesse possa essere equiparata alla collaborazione di un’unità lavorativa a tempo pieno (v. Cass., Sez. 6-5, n. 383 del 10/01/2017).
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017