Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16476 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/07/2017),  n. 16476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16096-2015 proposto da:

D.M.V., M.E., M.A.,

M.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S LIBERIO, presso lo

studio dell’avvocato LUCREZIA FIANDACA, rappresentati e difesi

dall’avvocato COSTANTINO VENTURA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA in persona del Procuratore Rag.

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 55,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA CORBO’, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO RODOLFI,

FILIPPO MARTINI giusta procura in calce al controricorso;

COMUNE SERMONETA, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore sig. D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TARTAGLIA,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

F.F., AUTOTRASPORTI T.F. & C SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1391/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.M.V., A., E. e M.S., in qualità di eredi del defunto M.L., convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la s.n.c. Autotrasporti T.F., F.F., il Comune di Sermoneta e la Vittoria Assicurazioni s.p.a., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale nel quale il loro congiunto M.L. aveva perso la vita in uno scontro frontale con l’autoarticolato condotto dal F. ed assicurato dalla menzionata società.

A sostegno della domanda esposero che il tragico urto frontale era da ricondurre a responsabilità esclusiva del mezzo pesante, che aveva invaso la corsia di marcia percorsa dalla vittima.

Si costituirono in giudizio il Comune di Sermoneta e la Vittoria Assicurazioni s.p.a., chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale, espletata l’istruttoria testimoniale ed acquisita la documentazione connessa alle indagini penali che erano state svolte, dichiarò che la responsabilità del sinistro era da ricondurre a colpa esclusiva di M.L., per cui rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata con due diversi atti, poi riuniti, dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 30 marzo 2015, ha rigettato il gravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propongono ricorso D.M.V., A., E. e M.S., con unico atto affidato a sei motivi.

Resistono il Comune di Sermoneta e la Vittoria Assicurazioni s.p.a. con separati controricorsi.

I ricorrenti ed il Comune di Sermoneta hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5),, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla posizione dell’autoarticolato.

I ricorrenti rilevano che, in considerazione delle dimensioni della strada, della larghezza dell’autoarticolato condotto dal F. e delle strisce di frenata trovate sull’asfalto, doveva essere evidente che era stato il mezzo pesante ad invadere la corsia percorsa dal M., con conseguente necessità di una diversa valutazione delle colpe.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’esatta collocazione e dalle dimensioni del punto d’urto.

Si osserva, in proposito, richiamando la c.t. di parte prodotta nel giudizio di primo grado, che le scalfitture metalliche rilevate sul piano stradale erano da ricondurre allo spostamento all’indietro che l’auto della vittima subì a seguito dell’impatto con l’autoarticolato e del conseguente trascinamento da parte dello stesso. Ciò avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a spostare la collocazione del punto d’urto oltre il centro della strada, sulla corsia di pertinenza del M..

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza per cui la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere ogni responsabilità a carico del conducente dell’autoarticolato. Una volta accertato, come risultava dagli atti, che questo viaggiava a circa 57 km orari, la sentenza avrebbe ignorato che la segnaletica esistente in quel punto imponeva la moderazione della velocità in presenza di una strada sdrucciolevole, com’era appunto in occasione dell’incidente.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. e degli artt. 39, 140, 141, 142 e 143 C.d.S. e dell’art. 342 del relativo regolamento.

Osservano i ricorrenti che il conducente dell’autoarticolato avrebbe violato una serie di norme del codice della strada, relative all’obbligo di guidare senza costituire un intralcio alla circolazione (tenuto conto delle grandi dimensioni del mezzo condotto), di tenersi sul margine destro della carreggiata senza invadere quella di sinistra e di regolare la velocità in modo consono allo stato dei luoghi. La sentenza sarebbe errata per aver del tutto esentato il F. da ogni responsabilità nella determinazione del sinistro.

5. I motivi di ricorso dal primo al quarto possono essere trattati congiuntamente in considerazione della stretta connessione tra loro esistente e sono tutti, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

La pacifica giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421, ordinanza 2 febbraio 2017, n. 2744).

Nella specie, la Corte d’appello ha ricostruito con grande precisione ed attenzione le modalità del sinistro, pervenendo alla conclusione che lo stesso era da ricondurre ad esclusiva responsabilità del conducente della vettura, rimasto ucciso nello scontro frontale.

A tale conclusione la Corte è giunta sulla base del rapporto redatto in occasione dell’incidente e della perizia cinematica svolta in sede penale (liberamente valutata, v. la sentenza a p. 20), evidenziando che: 1) le tracce di frenata e la posizione finale dei mezzi dimostravano che l’incidente era avvenuto nella corsia di marcia dell’autoarticolato, il quale viaggiava rispettando i limiti di velocità e tenendo la propria destra; 2) era stata la vettura del M. ad invadere l’altrui corsia, tenendo la velocità di circa 89 km orari, del tutto inadatta al tipo di strada, all’asfalto bagnato ed al carattere della curva destrorsa priva di visibilità; 3) il F., conducente dell’autoarticolato, appena avvistata la vettura, aveva tentato inutilmente di frenare e di spostarsi ulteriormente a destra; 4) gli pneumatici della vettura era consumati ben al di sotto di quanto consentito, con ciò dando minore aderenza al suolo (v. la sentenza a p. 22).

Risulta da tale complesso e motivato accertamento che non sussistono i lamentati vizi omissivi di cui ai primi tre motivi di ricorso. Quanto al quarto motivo, che pone anche il problema dell’applicazione delle presunzioni di cui all’art. 2054 c.c., è appena il caso di aggiungere che la Corte d’appello ha provveduto alla positiva attribuzione delle colpe, il che dimostra come sia fuor di luogo invocare l’applicazione delle presunzioni di cui all’art. 2054 cit., evidentemente superate.

A fronte di tale ricostruzione, i motivi dal primo al quarto tendono, in ultima analisi, a sollecitare in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., degli artt. 14, 37 e 61C.d.S., e degli artt. 111, 118, 140 e 90 del relativo regolamento.

La censura ha ad oggetto presunte omissioni di custodia da parte del Comune di Sermoneta, nel cui territorio avvenne l’incidente.

Osservano i ricorrenti che la strada teatro del sinistro era così stretta che il Comune, tenuto alla custodia della stessa, avrebbe dovuto imporre un segnale di divieto di transito ai mezzi di trasporto aventi una larghezza superiore ad una certa misura, perchè solo così si sarebbe potuto evitare l’incidente che poi è avvenuto. Sussisterebbe, quindi, una condotta omissiva tale da integrare responsabilità del Comune di Sermoneta.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Anche volendo tralasciare la genericità della censura, si rileva che la Corte d’appello ha affrontato questo problema e, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, ha rilevato che nessuna responsabilità era ravvisabile a carico del Comune, posto che nessuna disposizione imponeva il divieto di transito dei mezzi pesanti in quella strada. La sentenza ha poi aggiunto che l’obbligo di limiti minimi di larghezza per le carreggiate è previsto solo per le strade di nuova costruzione e che, comunque, la responsabilità esclusiva del M. nella determinazione del sinistro era da ricondurre al mancato rispetto dei limiti di velocità ed al fatto che egli aveva tenuto una guida del tutto inidonea allo stato dei luoghi. Si tratta di considerazioni non adeguatamente contestate nel motivo in esame e tali da rendere inammissibile la censura.

7. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione ai diversi esiti dei due appelli poi riuniti.

Lamentano i ricorrenti che entrambi gli appelli avevano contestato il rigetto della domanda nei confronti del Comune di Sermoneta per le ragioni appena indicate. La Corte d’appello, dopo aver riunito le due impugnazioni, ha respinto nel merito il gravame della D.M. e di M.E., mentre ha dichiarato inammissibile quello di M.S. per genericità. Tale diversità di decisione avrebbe violato l’art. 335 c.p.c., perchè la ratio della riunione sta proprio nella finalità di pervenire ad una decisione unitaria.

7.1. Il motivo non è fondato.

E’ appena il caso di osservare che la riunione degli appelli, disposta dalla Corte milanese nel rispetto dell’art. 335 c.p.c., non vieta affatto che uno dei due possa essere dichiarato inammissibile e l’altro infondato, posto che questo non crea alcun problema in ordine alla formazione del giudicato.

8. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto (per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate quanto alla Vittoria Assicurazioni s.p.a. in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e quanto al Comune di Sermoneta in complessivi Euro 12.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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