Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16668 del 06/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 06/07/2017, (ud. 08/06/2017, dep.06/07/2017),  n. 16668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11591/2015 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMERIGO

VESPUCCI 41 II SCALA INT. 21, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA

TAMBURRINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO LISCIO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI GIA’ UNIPOL ASS.NI SPA, P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 594/2014 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 17/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

S.F. ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza pubblicata il 17/03/2014 col n. 594, con cui il tribunale di Foggia ha, in accoglimento dell’appello incidentale della Unipol spa ed in buona sostanza, svalutata l’attendibilità dei testi alla stregua delle risultanze della c.t.u. ed esclusa la prova dello stesso accadimento dei fatti dedotti, integralmente rigettato la domanda da lui dispiegata nei confronti dell’assicuratrice e di P.S. per il risarcimento dei danni patiti a seguito di un incidente stradale avvenuto il (OMISSIS) in agro di (OMISSIS), già accolta in primo grado con sentenza del giudice di pace, appellata in via principale dallo stesso danneggiato per insufficiente liquidazione dei danni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorrente lamenta:

a) col primo motivo, “nullità della sentenza di appello e del procedimento di appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte P.S. in relazione all’appello incidentale proposto da Unipol, ora UnipolSai”;

b) col secondo motivo, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 113, 115, 116 c.p.c.; artt. 2054, 2697 c.c.; nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (risultanze peritali)”;

c) col terzo motivo, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 113, 115, 116, 246 c.p.c.; artt. 2054, 2697 c.c.; nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (prove testimoniali)”;

d) col quarto motivo, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo della controversia”;

e) col quinto motivo, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 112 c.p.c.; L. 24 dicembre 2012, n. 228”, in merito alla declaratoria di sussistenza dei presupposti per il pagamento di ulteriore somma pari al contributo unificato, nonostante l’appello principale non dovesse essere qualificato tecnicamente rigettato;

il primo motivo è inammissibile: la circostanza della mancata notificazione dell’appello incidentale, poi accolto, dispiegato dalla assicuratrice r.c.a. del danneggiante P.S., che non si allega nè risulta nemmeno essere mai stata sottoposta dall’odierno ricorrente al giudice del secondo grado, non si ricava nè dalla gravata sentenza, nè da alcuno degli atti del fascicolo della sola parte costituita nel presente giudizio di legittimità e cioè del ricorrente medesimo (come è confermato dalla generica descrizione del contenuto di tale fascicolo operata a pag. 14 del ricorso e dalla nota di deposito del medesimo, che non menzionano, tanto meno specificamente, tale decisivo elemento documentale), ma soprattutto neppure potrebbe risultare dal fascicolo di ufficio, ove fosse acquisito in base alla rituale richiesta ai sensi dell’art. 369 c.p.c., visto che tale peculiare caratteristica non si desumerebbe dalla sola copia della comparsa di costituzione destinata ad esservi incorporata, ma appunto soltanto dal suo originale, per definizione da prodursi nel fascicolo di chi lo aveva formato e cioè dell’appellante incidentale;

pertanto, tale modalità di proposizione dell’appello incidentale, avrebbe potuto, se non altro per le viste peculiarità della fattispecie, desumersi esclusivamente da un atto di parte, quale la comparsa di costituzione dell’appellato principale ed appellante incidentale priva di qualunque relata di notifica e dalla nota di deposito del fascicolo di quella stessa parte;

ne consegue che la produzione di copia dell’una e dell’altra deve qualificarsi come oggetto di onere in senso tecnico dell’impugnante odierno, in estensione dei principi generali affermati già per il grado di appello da Cass. Sez. U. 08/02/2013, n. 3033, non potendo altrimenti verificare in alcun altro modo questa Corte la verità della decisiva circostanza processuale dell’omessa notificazione dell’appello incidentale all’appellato restato contumace (modalità, questa, di proposizione di un tale appello normalmente ritenuta irrituale – Cass. 02/05/2011, n. 9649; Cass. 19/09/2014, n. 19754; Cass. 20/04/2016, n. 7769 – se riferita ad un litisconsorte necessario, quale potrebbe configurarsi – tra molte, Cass. ord. 23/04/2014, n. 9112 – il proprietario del veicolo danneggiante);

pertanto, il mancato assolvimento di tale onere rende il relativo motivo inammissibile;

i motivi secondo, terzo e quarto sono inammissibili, perchè involgono a vario titolo la ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito: ciò che invece è sempre precluso in questa sede, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. Un., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti); ed è appena il caso di notare che nessun omesso esame può ravvisarsi in una diversa valutazione del complessivo quadro probatorio appunto ed invece compiutamente preso in considerazione, purchè scevro come lo è, con ogni evidenza, nella specie – da quei gravissimi vizi motivazionali sopra ricordati;

il quinto motivo è infine anch’esso inammissibile: nessuna contestazione alla declaratoria sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, è ammessa in sede di impugnazione della sentenza che la contiene, non integrando quella una risoluzione di controversia in senso stretto (Cass. 14/03/2014, n. 5955) e comunque tanto essendo devoluto alla competente sede giurisdizionale tributaria (Cass. ord. 09/11/2016, n. 22867, ove più ampi e compiuti riferimenti);

l’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva gli intimati;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della, sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA