Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16782 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 10/03/2017, dep.07/07/2017),  n. 16782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7375/-2013 proposto da:

CENTRO SOC COOP ARL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

RACCHIA CARLO ALBERTO 2, presso lo studio dell’avvocato LUCA

PELLICELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TERNI, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rapprese e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 156/2012 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 01/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Centro S.Coop a.r.l. impugnava il provvedimento di recupero del credito di imposta della L. n. 388 del 2000, ex art. 7, notificato dall’Agenzia delle entrate sul presupposto che i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato avessero nei 24 mesi precedenti prestato lavoro con analogo contratto. La Commissione Tributaria Provinciale di Terni annullava il provvedimento impugnato, con sentenza confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria. La pronuncia della CTR veniva annullata dalla Corte di Cassazione sul presupposto della idoneità, pur anteriormente alla L. n. 311 del 2004, dell’avviso di recupero a far valere la pretesa fiscale. Il giudizio veniva riassunto dalla Centro S. Coop. a.r.l. innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, che respingeva il ricorso della contribuente. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Centro S.Coop. a.r.l. svolgendo sei motivi, illustrandolo con memorie. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed, in particolare, dell’art. 2697 c.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, atteso che la sentenza impugnata va censurata sotto il profilo dell’illegittima inosservanza dell’art. 2697 c.c., che obbliga l’ufficio finanziario e motivare il proprio avviso di recupero, fornendo la prova degli elementi costitutivi dell’imposizione. Il giudice della riassunzione si è limitato ad indicare la carenza di prova senza compiere una analitica considerazione degli elementi dimostrativi addotti dalla Centro Soc. Coop. a.r.l. e senza considerare che il verbale congiunto delle parti del 14.11.2005 dimostra con estrema chiarezza l’infondatezza dell’azione di accertamento.

2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in considerazione del generico rinvio per relationem operato dal collegio di appello ad altre pronunce di legittimità, in assenza della verifica di compatibilità, senza riprodurre i contenuti di diritto derivanti da tali riferimenti giurisprudenziali.

3. Con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia (ex artt. 112, 115 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto le poche argomentazioni utilizzate dal collegio di merito non chiariscono come l’estensore abbia ragionato sulla genericità delle contestazioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate nell’avviso di recupero e nelle successivi controdeduzioni difensive. L’inosservanza dell’art. 115 c.p.c. e della circolare interpretativa n. 17/E del 31 marzo 2010, dovevano indurre la CTR a dichiarare l’esclusione del thema probandum dei fatti non contestati dall’Ufficio, considerando il silenzio dell’amministrazione quale mancata contraddizione dei motivi di gravame formulati dalla ricorrente.

4. Con il quarto motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando un vizio di motivazione per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3, in merito alla mancata allegazione del processo verbale di contestazione redatto dall’Agenzia delle Entrate, atteso che la CTR non ha chiarito l’eventuale violazione dello Statuto del contribuente in cui è incorsa l’Agenzia delle Entrate, per non aver provveduto ad allegare all’avviso di recupero il procedimento verbale di contestazione a sostegno dell’azione impositiva.

5. Con il quinto motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando l’inosservanza dell’art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, in quanto la CTR ha taciuto sul presunto vizio di iscrizione a ruolo a titolo definitivo citato nell’avviso di recupero.

6. Con il sesto motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 e L. n. 212 del 2000, art. 10. La società ricorrente deduce che non sono dovute nemmeno le sanzioni irrogate nella misura del 30%, essendo palese la situazione di obiettiva incertezza che legittima a renderle inapplicabili, in ragione dell’assurdità degli importi e della palese equivocità del contenuto dispositivo.

7. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili sotto vari profili.

7.1. Nel caso di specie, con riferimento a tutte le doglianze espresse, parte ricorrente ha mancato di ottemperare all’onere di autosufficienza gravante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 6, in quanto non si è data cura di allegare, e di trascrivere in ricorso, il contenuto degli atti difensivi e/o i punti salienti degli stessi, con cui sono state illustrate le varie deduzioni riferite nei motivi, indicando, altresì, in quale fase del giudizio di merito le varie eccezioni sono state proposte, ciò al fine di valutarne la tempestività, la rilevanza e la decisività.

Il ricorrente è tenuto, infatti, a pena di inammissibilità, ad indicare specificamente il momento processuale della proposizione delle doglianze, che si assumono disattese, nei vari gradi di merito (Cass., Sez. 5, n. 14784 del 2015; Cass. Sez. 5 n. 19410 del 2015; Cass. sez. 5, n. 23575 del 2015; Cass. Sez. 1, n. 195 del 2016).

Onere processuale a cui non si è ottemperato, con la conseguenza che le censure in disamina si rilevano prive della necessaria compiutezza, e si infrangono con l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, nella parte in cui si sostiene che la società contribuente, nel corso del giudizio di secondo grado, si sarebbe limitata a rilevare come l’Agenzia non fosse in grado di dimostrare la mancanza di presupposti del beneficio.

7.2. Va, altresì, evidenziato come il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto motivo di ricorso sono inammissibili per la novità delle questioni trattate, atteso che la parte ricorrente si duole anche di affermazioni non contenute nella sentenza, sicchè le doglianze non investono la “ratio decidendi” della decisione, che si sostanzia nella corretta affermazione secondo cui in tema di agevolazioni è onere della parte contribuente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dimostrare, in seguito alla contestazione dell’Ufficio, la sussistenza dei presupposti del beneficio (Cass., Sez. 5, n. 13954 del 2011; Cass., sez. 5, n. 21406 del 2012; Cass. n. 18930 del 2015; Cass. n. 3764 del 2015; Cass. n. 7882 del 2016).

7.3. L’intero coacervo delle riferite doglianze, così come articolate nei sei motivi di censura, pur lamentando formalmente una plurima violazione di legge, omessa pronuncia e un decisivo difetto di motivazione, si risolvono in realtà, nella (non più ammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze oramai definitivamente accertati in sede di merito. La società ricorrente vuole nella sostanza demandare alla Corte una revisione del ragionamento decisorio, con un diverso inquadramento degli elementi probatori già valutati dal giudice del merito, muovendo così all’impugnata sentenza contestazioni del tutto inammissibili perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, invalgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che indicare le ragioni della decisione, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (Cass. Sez. 1, n. 16526 del 2016, Cass. Sez. 3, n. 22978 del 2015).

8.La sentenza impugnata, pertanto, non merita censura, con conseguente rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessi Euro 8.500,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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