Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16886 del 07/07/2017

Cassazione civile, sez. II, 07/07/2017, (ud. 09/03/2017, dep.07/07/2017),  n. 16886

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9830/2014 proposto da:

C.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, press la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avv. LUIGI MOLARO;

– ricorrente –

contro

V.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avv. GIOVANNI SANNINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3032/2013 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Molaro Luigi difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.A., con atto di citazione, conveniva in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Marigliano, C.N. per far accertare che l’automobile acquistata dal convenuto presentasse dei difetti, dolosamente occultati al momento della compravendita, con richiesta di condannare C. al pagamento della somma di Euro 2.500,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1490 c.c. e ss.. A tal fine, l’attore, deduceva che il venditore le aveva garantito che il veicolo fosse in perfette condizioni, pari al nuovo, e che lo stesso non avesse mai subito sinistri nè riparazioni.

Si costituiva C.N., il quale eccepiva la decadenza dell’azione di garanzia, e contestava, in ogni caso le domande dell’attrice perchè infondate.

Il Giudice di Pace di Marigliano rigettava la domanda attrice, in quanto non sufficientemente provata.

Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello, V.A., chiedendo l’integrale riforma della stessa.

Si costituiva in giudizio C.N. chiedendo invece respingersi l’impugnazione e per l’effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.

Il Tribunale di Nola, con la sentenza n.3032/2013, accoglieva l’appello e per l’effetto condannava C.N. a pagare all’appellante la somma di Euro 1.500,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza, fino al soddisfo, nonchè a rifondere le spese legali di entrambi i gradi di giudizio e quelle per la CTU. A sostegno di questa decisione il Tribunale, concordando con la sentenza impugnata, rilevava da un lato l’effettiva sussistenza delle riparazioni lamentate e dall’altro che le suddette riparazioni erano state fatte a regola d’arte e, quindi, il veicolo non presentava difetti in ordine alla sua funzionalità. Tuttavia, affermava che l’autovettura al momento dell’acquisto si poteva considerare “incidentata” mentre era stata presentata come “praticamente nuova”. Tale comportamento scorretto da parte del venditore era quindi fonte di responsabilità, ai sensi degli art. 1366 e 1175 c.c., dato che l’acquirente non avrebbe certamente contratto alle condizioni pattuite in caso di conoscenza dell’avvenuto sinistro.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.N. con ricorso affidato a due motivi. V.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- C.N. eccepisce:

a) Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto il Tribunale è giunto a condannare il C., malgrado l’oggetto del giudizio fossero i presunti vizi del bene venduto, di cui, invece, era stata accertata la funzionalità.

b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c., perchè il giudice di appello avrebbe deciso ultrapetita.

In particolare, rileva che il Tribunale nolano avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto l’attrice aveva agito per far accertare i vizi della cosa, circostanza negata in fatto, mentre il giudice di appello aveva deciso in base alla violazione dei principi di correttezza contrattuale sanciti dagli artt. 1366 e 1175 c.c., affermando, sulla base di mere presunzioni, che l’acquirente non avrebbe certamente contratto alle condizioni pattuite in caso di conoscenza dell’avvenuto sinistro.

1.1.- I motivi di ricorso sono inammissibili.

Con riferimento al primo motivo si rileva che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, che ha modificato il motivo di ricorso di cui al n.5 dell’art. 360 c.p.c., limitando la censura all’ipotesi dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nè consegue l’inammissibilità del motivo di cui sopra che prospetta la presunta contraddittorietà della motivazione oggetto di impugnazione.

1.2.- Con riguardo al secondo motivo, in cui genericamente si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., senza indicazione dello specifico vizio della sentenza impugnata secondo le ipotesi tassative di cui all’art. 360, c.p.c., si richiamano i principi, espressi in ordine generale sui limiti del ricorso per violazione dell’art. 112 c.p.c., dalla sentenza Sez. Un., n. 17931 del 24/07/2013 (Rv. 627268), così massimata: “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”.

Nel caso di specie, il ricorrente non solo non ha indicato specificatamente, come avrebbe dovuto fare, la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma, neppure, ha recato univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dal relativo error in procedendo, non avendo indicato quale sia l’omessa pronuncia nè il capo della sentenza in cui il giudice sarebbe incorso nel vizio dedotto, limitandosi ad argomentare sulla presunta violazione di legge e, comunque, svolgendo sostanziali censure di merito.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente. Il Collegio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge, da atto che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. Giuseppe Marra.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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