Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16864 del 07/07/2017

Cassazione civile, sez. I, 07/07/2017, (ud. 30/03/2017, dep.07/07/2017),  n. 16864

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1528/2015 proposto da:

D.L.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei

Savorelli n. 11, presso l’avvocato Peverini Fabrizio, rappresentato

e difeso dall’avvocato Cavaliere Angelo, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio

Cesare n. 21, presso l’avvocato Francesco Malatesta, rappresentata e

difesa dall’avvocato Alfonso Donnarumma, giusta procura sul ricorso

notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6237/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso;

udito, per la resistente, l’Avvocato Donnarumma Alfonso che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 26.7.2010, il Tribunale di Latina ha pronunciato la separazione dei coniugi D.L.S. e P.S. rigettando la domanda di addebito formulata dalla moglie e ponendo a carico del marito l’assegno di mantenimento di Euro 250,00 mensili.

La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, che, con sentenza in data 20.11.2013, per quanto d’interesse, ha ritenuto che: a) l’eccezione d’inammissibilità della memoria difensiva depositata in appello dalla moglie alla prima udienza di trattazione era infondata, trattandosi di rito camerale ed essendo stato rispettato il contraddittorio; b) la domanda di addebito proposta dal marito, solo, in seno all’appello, era inammissibile, perchè nuova; b), il rigetto della domanda di addebito proposta dalla P. non era stato da lei impugnato, sicchè le considerazioni svolte al riguardo dal marito erano precluse dal giudicato; c) la circostanza che la convivenza fosse durata meno di un anno non escludeva di per sè il diritto all’assegno di mantenimento, di cui sussistevano i presupposti, e cioè la disparità economica tra i coniugi, e la mancanza da parte della moglie di autonomi mezzi, onde assicurarsi il tenore di vita coerente con le potenzialità economiche della famiglia; d) la prova testimoniale circa l’attività economica della moglie era stata dedotta dal D.L. tardivamente e non era stata reiterata in sede di conclusioni, con conseguente decadenza dalla possibilità di riproporla in appello; e) la compensazione delle spese era stata rettamente disposta data la reciproca soccombenza, restando esclusa la fondatezza della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., non sussistendo mala fede o colpa grave.

Per la cassazione della sentenza, D.L.S. ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi. L’intimata non ha depositato controricorso, ma il suo difensore è comparso per la discussione alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c.; art. 167 c.p.c.; art. 184 c.p.c., comma 3; art. 184 bis c.p.c.; art. 189c.p.c.; art. 341 c.p.c.; art. 345 c.p.c.; art. 350 c.p.c.; art. 706 c.p.c.; art. 737 c.p.c.; art. 738 c.p.c.; L. 6 marzo 1987, n. 74, in riferimento alle statuizioni sub a) b) e d) della narrativa. La Corte territoriale, lamenta il ricorrente, non aveva valutato se la domanda di addebito della P. fosse rituale nè se fosse ammissibile la prova testimoniale in appello. Il ricorrente deduce, sotto un primo profilo, che la Corte avrebbe dovuto annullare la decisione di prime cure, perchè relativa a domanda presentata ex adverso in modo non tempestivo; e, sotto altro profilo, che la Corte avrebbe dovuto accogliere la richiesta di prova testimoniale tenuto conto del rito camerale in appello. Il motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni. 1.1. La prima è inammissibile sia perchè non intacca la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che sul rilievo della mancata impugnazione da parte della moglie della statuizione di rigetto dell’addebito, ha rilevato la formazione del giudicato al riguardo, sia perchè il ricorrente non ha alcun interesse a dedurre la questione della ritualità della proposizione di detta domanda, in relazione alla quale lo stesso è rimasto totalmente vittorioso nel merito. 1.2. In relazione alla seconda sub-censura, secondo profilo, va rilevato che il principio più volte espresso da questa Corte, secondo cui nei giudizi di separazione e divorzio in appello – che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 12, (nel testo sostituito ad opera della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8) – l’acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all’udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, non risulta invocato a proposito. Nella specie, infatti, la Corte ha rilevato la decadenza del marito dalla prova testimoniale non perchè era stata dedotta ex novo in appello, ma perchè non era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure. Ha cioè fatto applicazione della giurisprudenza secondo cui la parte che si sia vista rigettare – o, il che è lo stesso, non ammettere – dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poichè, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello (cfr. Cass. 10/08/2016 n. 16886; 4/08/2016 n. 16290; ord. 27/06/2012 n. 10748; 27/04/2011 n. 9410; 14/10/2008, n. 25157). Se, dunque, neppure in questo caso, il ricorrente centra la ratio decidendi della decisione, va evidenziato che il principio applicato dalla Corte territoriale non è in contraddizione logica con quello invocato in questa sede, in quanto la previsione in appello del rito camerale nei procedimenti di separazione e divorzio non vale a modificare i principi propri del rito ordinario, che, dopo la fase presidenziale, governa il giudizio di primo grado, e pertanto non può sanarne le eventuali decadenze.

2. Col secondo mezzo, si denuncia, sempre in riferimento alla statuizione sub b), la violazione degli artt. 143 e 151 c.c., e art. 345 c.p.c., per la mancata valutazione del comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posti in essere dalla moglie. 2.1. Il motivo, che trascrivendo brani delle difese svolte, si richiama alla giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione complessiva della condotta di entrambi i coniugi, va dichiarato inammissibile alla stregua delle argomentazioni svolte al precedente p. 1.1., dovendosi, appunto, ribadire che, in assenza di proposizione di autonoma domanda di addebito della separazione a carico della moglie, l’indagine relativa al comportamento della stessa non può sortire alcun esito giuridicamente rilevante per il ricorrente, in quanto le conseguenze di natura patrimoniale in materia di assegno di mantenimento non possono che essere connesse con l’espressa declaratoria (qui non richiesta) di addebito della separazione.

3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 156 e 2697 c.c.; artt. 115, 116 c.p.c.; L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24; D.P.R. 20 ottobre 1988, n. 403, art. 1, comma 1, lett. b), poi sostituito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. o). La situazione reddituale della moglie, afferma il ricorrente, era stata desunta dalla dichiarazione resa dalla stessa di non essere tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi, priva di effetti in sede civile: il diritto all’assegno di mantenimento avrebbe dovuto esser ritenuto insussistente, per mancanza di prova di uno stile di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, essendo addirittura mancata la convivenza. 3.1. Il motivo presenta profili d’inammissibilità e d’infondatezza. Anzitutto, la valutazione della certificazione depositata dalla moglie non si pone in contrasto col principio dispositivo della prova, ma costituisce un’applicazione di quello secondo cui non è possibile la materiale dimostrazione di un fatto negativo (il ricorrente allude, peraltro, ad introiti “in nero”); inoltre, e ciò è assorbente, l’oggetto della prova verteva, non già, sulla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della P., ma sulla ricorrenza, in capo alla stessa, del requisito della mancanza di redditi propri adeguati, la cui valutazione è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito che non è peraltro vincolato a recepire le risultanze delle dichiarazioni fiscali (cfr. Cass. 16/09/2015 n. 18196), e può ben fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie, come è avvenuto nella specie, in cui si è tenuto conto delle disposte indagini della GdiF. Resta da aggiungere, da una parte, che la separazione instaura un regime il quale tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza – e, quindi, anche il tenore ed il tipo di vita di ciascuno dei coniugi – e, dall’altra, che la Corte territoriale ha fatto, correttamente, riferimento al tenore di vita potenziale della coppia, desumendolo dai dati reddituali esposti, sicchè la relativa determinazione attiene al merito ed è insindacabile in questa sede di legittimità.

4. Con il quarto ed il quinto motivo, il ricorrente lamenta, rispettivamente: la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., e art. 2697 c.c., non avendo la Corte d’Appello ravvisato i presupposti della mala fede o colpa grave nel comportamento della moglie che non aveva riferito in giudizio della sua attività lavorativa e così lucrato di un maggior importo dell’assegno; la violazione degli artt. 91 e 92, per non avere i giudici d’appello condannato la P., parte soccombente, alle spese del giudizio di primo grado. 4.1. Il quinto motivo, che va esaminato con priorità, è infondato. Esso non si tiene conto nè del capo della sentenza, con cui è stato considerato l’accoglimento della domanda di separazione, proposta anche dalla moglie, nè del riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento, sia pur di entità inferiore a quella richiesta, sicchè, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la P. non può considerarsi parte soccombente. 4.2. Tanto basta ad escludere la fondatezza della domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che, integrando una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non può trovare applicazione quando, come nella specie, non sussista il requisito della totale soccombenza (cfr. Cass. 14.4.2016 n. 7409).

5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.700,00, di cui di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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