Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16749 del 07/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.07/07/2017), n. 16749
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7679/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
DRC di D.D. & C. s.a.s., D.D., rappresentati a
difesi dall’avv. Gianpiero Balestriero, con domicilio eletto in
Casale Monferrato, via Mameli 5;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte, depositata il 14 aprile 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017
dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte (Ctr) contro avvisi di accertamenti, emessi nei confronti della società e del socio titolare del 98% del capitale, con il quale fu rettificato per l’anno 2005 il reddito di impresa e, di riflesso, fu rettificato il reddito di partecipazione dei soci;
che la presente fattispecie, incontrovertibilmente caratterizzata da un accertamento tributario emesso nei confronti di società di persone, integra una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla società o da uno solo dei soci riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci (salvo che prospettino questioni personali), i quali devono essere perciò parte nello stesso processo in qualità di litisconsorti necessari (Cass. n. 5150/2016; n. 17176/2015): ne consegue che, ove il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi, da ritenersi necessari in forza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, il procedimento è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. n. 23096 del 2012, n. 22662 del 2014 e più recentemente n. 7789 e n. 27319 del 2016);
che il litisconsorzio necessario, nei termini e con le conseguenze sopra indicate in caso di violazione, sussiste anche nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società (Cass. n. 10145 del 2012);
che è stato inoltre chiarito che, sebbene non vi sia litisconsorzio necessario nelle cause Iva, tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae neanch’esso al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass. n. 2015 n. 21340);
che l’esigenza del litisconsorzio ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice (Cass. n. 27337/2014);
che conseguentemente, poichè nella specie l’intero giudizio si è svolto nei confronti della società e del solo socio accomandatario, si impongono la cassazione della sentenza e la dichiarazione di nullità dell’intero giudizio, con rinvio al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.
PQM
cassa la sentenza; dichiara la nullità del giudizio; rinvia la causa alla per l’integrazione del contraddittorio Commissione tributaria provinciale di Alessandria in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017