Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16995 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/07/2017, (ud. 07/03/2017, dep.10/07/2017),  n. 16995

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13195-2011 proposto da:

C.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO

MAGI, rappresentato e difeso dagli avvocati LILIA LUCIA PETRACHI,

LUCA PUTIGNANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO,

ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 163/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/02/2011 R.G.N. 2447/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 21.2.2011, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di C.C. volta a conseguire sulla propria pensione gli aumenti previsti dalla L. n. 59 del 1991, art. 1, commi 3 e 9 – quater, per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo.

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che, essendo la pensione dell’assicurato liquidata in regime di, convenzione internazionale, gli aumenti rivendicati potessero essere concessi solo se il pro-rata italiano fosse stato superiore al trattamento minimo e, sul presupposto che il pro-rata corrisposto all’assicurato fosse inferiore a tale soglia, rigettava la domanda.

Contro tale pronuncia ricorre C.C. con due motivi. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia “omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia” (sic) per non avere la Corte di merito statuito sulla domanda con cui egli aveva chiesto i benefici di cui alla L. n. 59 del 1991 in considerazione del fatto che, in virtù dell’applicazione della maggiorazione di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 4, l’importo della sua pensione era diventato superiore al trattamento minimo.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. n. 59 del 1991, art. 1, per avere la Corte territoriale ritenuto che, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui alla disposizione cit., occorreva che l’importo del pro-rata italiano ridotto a calcolo fosse superiore al trattamento minimo, obliterando così il principio dell’unitarietà del trattamento pensionistico.

Ciò posto, il primo motivo è fondato.

Va premesso, in punto di fatto, che la sentenza impugnata ha accertato, da un lato, che l’odierno ricorrente aveva chiesto, con il ricorso di primo grado, che fosse riconosciuto il suo diritto ad ottenere gli aumenti di cui alla L. n. 59 del 1991 sul presupposto che l’importo della propria pensione (rectius: del pro-rata italiano della propria complessiva pensione liquidata in regime di convenzione internazionale) fosse diventato superiore al trattamento minimo in virtù degli aumenti di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 4, e, dall’altro lato, che l’INPS aveva chiesto il rigetto della domanda sul presupposto che il pro-rata italiano fosse invece rimasto costantemente inferiore al trattamento minimo, e ha motivato il rigetto della pretesa attrice sul rilievo che aveva errato il Tribunale allorchè aveva considerato, ai fini degli aumenti di cui alla L. n. 59 del 1991, l’importo risultante dalla somma del pro-rata italiano e del pro-rata estero, potendo gli aumenti di cui alla legge cit. riconoscersi solo qualora l’importo del pro-rata italiano fosse stato superiore al trattamento minimo.

Sennonchè, in disparte la questione della correttezza di tale ultima affermazione, che forma oggetto del secondo motivo del ricorso, non può non rilevarsi che, così procedendo, la Corte è effettivamente incorsa nel vizio di omessa pronuncia lamentato (pur impropriamente) nella rubrica del primo motivo, giacchè non ha considerato che la causa petendi fatta valere dal ricorrente non poggiava sulla necessità di calcolare unitariamente il pro-rata italiano e quello estero ai fini dei benefici richiesti, ma piuttosto sulla circostanza che il pro-rata italiano, a seguito della maggiorazione di cui alla L. n. 140 del 1985, era diventato superiore al trattamento minimo.

La disposizione ult. cit., infatti, ha inteso garantire un beneficio aggiuntivo alle pensioni conseguite con il versamento di più di 780 contributi settimanali e che, a causa del basso importo della contribuzione versata, fossero risultate di importo inferiore al trattamento minimo, e, nel disporre che esse dovessero essere aumentate di un certo importo fisso per ogni anno di contribuzione e in misura percentuale pari al prodotto dell’anzianità contributiva posseduta per determinati coefficienti indicati nella tabella ivi allegata, ha esplicitamente previsto, al comma 3, che “gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sull’importo della pensione mensile non integrata al trattamento minimo”, risultando conseguentemente quest’ultimo quale nuovo importo della pensione spettante.

Detto altrimenti, a differenza dell’integrazione al minimo, che è irrilevante ai fini della determinazione del pro-rata italiano, gli importi L. n. 140 del 1985, ex art. 4, andando a pieno titolo a formare l’importo del pro-rata italiano, devono essere utilmente considerati ai fini dell’eventuale corresponsione degli aumenti di cui alla L. n. 59 del 1991, art. 1. E non essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, assorbito il secondo motivo, la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, affinchè accerti se l’importo a calcolo del pro-rata italiano spettante a parte ricorrente, con l’inclusione degli aumenti di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 4, fosse divenuto superiore al minimo e, conseguentemente, se parte ricorrente avesse titolo a fruire dei benefici di cui alla L. n. 59 del 1991.

Il, giudice designato provvederà anche sulle spese, del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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