Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17124 del 11/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.11/07/2017), n. 17124
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18704-2016 proposto da:
P.P.L., P.P.M.D., quali eredi
della madre L.M.C., elettivamente domiciliati in
ROMA, CORSO TRIESTE 155, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
PECORILLA, rappresentati e difesi dall’avvocato ARMANDO MANCUSO;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1763/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
30/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato un unico motivo, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, la parte contribuente impugnava la sentenza della CTR della Puglia, relativa a un avviso di rettifica e liquidazione, riferito al valore dichiarato in un atto di compravendita di un terreno con sovrastante fabbricato, denunciando la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, i giudici d’appello, con motivazione mancante o “apparente” avrebbero confermato la decisione di primo grado, sulla corretta motivazione dell’atto impositivo, e sulla fondatezza della pretesa tributaria dell’ufficio, senza dare conto, nell’iter logico, dell’infondatezza dei motivi d’impugnazione, proposti dai contribuenti e rimasti disattesi.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.
La censura è fondata.
Infatti, secondo il vigente orientamento di questa Corte, è consentito il sindacato di legittimità sulla motivazione allorchè trasmodi nella violazione dei canoni legislativi che la regolano (e che sono stati denunciati nella rubrica) e che la pongono al di sotto del “minimo costituzionale”, in modo che l’anomalia costituzionale si tramuta in violazione di legge, costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, allorquando il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia, non si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anche nella motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con esclusione di rilevanza del semplice difetto di sufficienza di motivazione (Cass. sez. un. n. 8053/14, 26127/16). Nel caso di specie, si assiste ad un’apodittica conferma della sentenza di primo grado, rispetto alla censura sollevata dall’appellante, sulla congruità ed adeguatezza del percorso motivazionale dei primi giudici, avuto riguardo ai criteri di stima degli immobili compravenduti e al loro valore finale, come rettificato dall’ufficio, che i giudici d’appello non hanno esaminato neppure alla luce delle censure della parte contribuente, che ha evidenziato, in riferimento al terreno, la sua destinazione ad attrezzature e servizi d’interesse generale (a suo dire di scarso interesse), ed in riferimento al fabbricato, ha sottolineato il costo di ripristino (che, sempre ad avviso della parte contribuente, ne avrebbe abbattuto il valore).
In riferimento alla fondatezza della pretesa, invece, i giudici d’appello hanno ripreso quanto indicato nella stima dell’ufficio e, quindi, nell’atto impositivo, senza prendere in considerazione non solo la perizia di parte, me neppure la ctu disposta in primo grado, alla quale i giudici della CTP si erano uniformati, disattendendo la stessa stima dell’UTE.
La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di Lecce, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di Lecce, in diversa composizione.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017