Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26699 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26699 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza in forma
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCHIRRIPA Vincenzo, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Rosario Vizzari, con domicilio eletto nello studio dell’Avv.
Antonio Fava in Roma, via Serra di Falco, n.

7;

– ricorrente –

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge,
dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro,
depositato il 28 dicembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore

udito l’Avv. Rosario Vizzari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, che ha concluso per raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con
decreto pubblicato in data 28 dicembre 2012, ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere al ricorrente Vincenzo Schirripa l’importo di
euro 1.600, oltre interessi legali e spese, a titolo di
equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89, per l’irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Calabria per ottenere
differenze retributive, processo iniziato nel settembre
2000 e definito con sentenza dell’a giugno 2011;
che la Corte territoriale, accertato un superamento
della durata ragionevole di otto anni, ha quantificato
in euro 200 per anno di ritardo il danno non patrimoniale, tenuto conto del fatto che l’istanza di prelievo
venne presentata soltanto a distanza di dieci anni dal

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Dott. Alberto Giusti;

deposito del ricorso, e quindi del limitato interesse
della parte alla definizione della controversia;
che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello lo Schirippa ha proposto ricorso, con atto no-

che il Ministero intimato ha resistito con controricorso.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

di una motivazione in forma semplificata;
che con il motivo (violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 ed erronea motivazione) ci si duole
dell’insufficienza del quantum liquidato a titolo di indennizzo;
che il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati;
che – se correttamente la Corte d’appello poteva modulare l’entità del risarcimento a titolo di danno non
patrimoniale scendendo al di sotto dei parametri normalmente applicati in considerazione della valutazione,
compiuta con logico e motivato apprezzamento, del limitato interesse della parte alla definizione della controversia – tuttavia erroneamente il decreto impugnato
ha valicato la soglia minima di euro 500 per anno di ritardo (cfr. Cass., Sez. Il, 24 luglio 2012, n. 12937);

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tificato il 26 gennaio 2013, sulla base di un motivo;

che il decreto impugnato è cassato in relazione alla
censura accolta;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito;

vedimento impugnato emerge che la durata non ragionevole
risulta essere stata di circa otto anni;
che alla luce dell’accertata irragionevole durata
del giudizio, allo Schirippa spetta un indennizzo che va
liquidato sulla base di euro 500 per anno di ritardo, e
quindi in complessivi euro 4.000;
che le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che le spese vanno distratte in favore del difensore
del ricorrente, dichiaratosene antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione,
merito,

cassa il decreto impugnato e,

decidendo nel

condanna il Ministero dell’economia e delle fi-

nanze al pagamento, in favore di Vincenzo Schirripa,
della somma di euro 4.000, oltre interessi legali dalla
domanda al saldo;

condanna il Ministero alla rifusione

delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi euro 873 (di cui euro 378 per diritti ed euro
445 per onorario), oltre a spese generali e ad accessori

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che nel caso di specie, infatti, dallo stesso prov-

di legge, e di legittimità, liquidate in euro 606,25, di
cui euro 506,25 per compensi, oltre ad accessori di legge. Ordina la distrazione delle spese di entrambi i gradi in favore dell’Avv. Rosario Vizzari, dichiaratosene

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

antistatario.

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