Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17140 del 11/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/07/2017),  n. 17140

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4523/2017 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 113

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DI BATTISTA che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO BONDIONI;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO, 34,

presso lo studio dell’avvocato CHIARA ROMANELLI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PIA CLEMENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 10.11.2016, la Corte d’Appello di Torino, Sezione per i minorenni, ha confermato la sentenza definitiva con la quale, a seguito della statuita paternità di B.G. nei confronti di M.C., è stato stabilito il contributo dovuto dal padre al mantenimento della figlia e l’importo da restituire alla madre G.M., per il periodo antecedente la data della domanda. Per la cassazione della sentenza, che ha rilevato come la questione della competenza a provvedere sulla domanda di mantenimento era preclusa, per esser già stata decisa con la sentenza pronunciata a seguito dell’appello avverso la sentenza non definitiva, ha proposto ricorso il B., sulla base di due motivi, con cui denuncia la violazione delle norme sulla competenza, in relazione agli artt. 269, 273, 277 e 38 disp. att. c.c., nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 2697 c.c.. La G. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il primo motivo, con cui il ricorrente afferma che la domanda volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute dalla nascita del figlio fino alla domanda giudiziale esula dalla competenza del giudice minorile, trattandosi di credito per regresso tra condebitori, e che del pari rimessa al Tribunale ordinario è la competenza a statuire sull’assegno di mantenimento, è inammissibile perchè, sotto il primo dei profili dedotti, la questione è nuova, non constando che il ricorrente l’abbia sollevata in sede di appello (la sentenza dà atto che la censura è riferita alla competenza a “stabilire l’assegno di mantenimento”), e, sotto il secondo profilo, perchè non incide sulla ratio decidendi della sentenza, che la ha ritenuta inammissibile, per esser stata la questione già decisa con la precedente sentenza.

3. Il secondo motivo, con cui si deduce l’errore nella prova della quantità della spesa oggetto di rimborso è in parte inammissibile, perchè addebita in modo generico il mancato svolgimento di attività istruttoria, che neppure individua, ed, in parte, infondato, poichè non tiene conto che la sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce uno status che ha efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, secondo la previsione degli artt. 147 e 148 c.c., con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l’obbligo di rimborsare pro quota l’altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio. Questa Corte (cfr. Cass. n. 12640 del 2015 e giurisprudenza ivi richiamata) ha, anche, precisato che tale rimborso, per la sua natura lato sensu indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il suo mantenimento, autorizza il giudice di merito ad utilizzare il criterio equitativo per la determinazione delle somme dovute a tale titolo poichè è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio art. 379 c.c., comma 2, artt. 2054 e 2047 c.c.) che l’equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge, 4. Non può sottacersi, peraltro, che la determinazione del quantum è stata effettuata in riferimento, anche, all’ammontare dell’assegno di mantenimento dovuto in ipotesi di separazione, è riferita ai redditi dell’obbligato (specificamente individuati, in base agli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza) e rispetta il principio secondo cui le potenzialità economiche del genitore convivente col figlio (in concreto non conosciute) concorrono a garantirgli un soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore (cfr. Cass. n. 18538 del 2016), sicchè la censura tende, in definitiva, ad un’inammissibile rivisitazione delle valutazioni di merito compiute dalla Corte territoriale.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non va applicato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di processo esente.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 8.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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