Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17150 del 11/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.11/07/2017), n. 17150
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15654/2016 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ENRICO GIUSEPPE BANFI;
– ricorrente –
e contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4877/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 17/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che con sentenza del 17 dicembre 2015, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da B.R. avverso sentenza del 24 giugno 2014 con cui il Tribunale di Lodi ne aveva rigettato la domanda di condanna di Unipolsai Assicurazioni S.p.A. a pagargli indennizzo per rapina avente ad oggetto la sua vettura, rapina che sarebbe accaduta il (OMISSIS): la domanda è stata rigettata per insufficienza della prova dell’accadimento del reato;
rilevato che B.R. ha presentato ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati altresì in memoria, e che non si difende l’intimata Unipolsai Assicurazioni S.p.A.;
rilevato che il primo motivo del ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1905 c.c., comma 1, art. 2697 c.c., comma 1, artt. 2722 e 2729 c.c., per avere il giudice d’appello erroneamente reputato insufficiente il materiale probatorio relativo all’esistenza della rapina; ritenuto che l’effettiva sostanza della censura non è individuabile nelle asserite violazioni di leggi indicate nella rubrica, bensì nella proposizione di una valutazione alternativa del compendio probatorio, il motivo in esame direttamente criticando l’accertamento di fatto operato dalla corte territoriale per non avere quest’ultima attribuito un valore esaustivo agli elementi che avrebbero dimostrato dell’esistenza della rapina;
ritenuto che, in tal modo, il motivo è diretto a perseguire dal giudice di legittimità una revisione sull’accertamento di fatto, il che lo rende inammissibile, meramente ad abundantiam quindi osservandosi che la corte territoriale ha effettuato un’attenta analisi del materiale probatorio attuando altresì specifico confronto con le valutazioni che ne aveva tratto del giudice di prime cure e con le correlate doglianze dell’appellante;
rilevato che il secondo motivo riconosce che il giudice d’appello ha rigettato il gravame unicamente sulla base della sua valutazione del compendio probatorio di cui si occupa il motivo precedente, ma nonostante ciò viene dedicato a confutare quelle che definisce le infamanti contestazioni di Unipolsai di sovrassicurazione del veicolo: da ciò discende, con evidenza, che questo motivo non si fonda su un concreto interesse processuale, per cui patisce inammissibilità;
ritenuto che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese del grado, non essendosi difesa l’intimata;
ritenuto altresì che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017