Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26628 del 28/11/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 26628 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comoichi.
Roma, /ffif
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCEWEICK
L 2..8.1OV:-.2817
9 10
A3
Data pubblicazione: 28/11/2013
Ct. 24227/2009 (Avv. Damiani )
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA IM CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 5891/2010
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor MAZZONI FEDERICO
resistente
in punto
annullamento della
sentenza n. 6/02/09
emessa
inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Ancona.
PREMESSO
Che con nota del 06/09/12 prot. n° 52710, la Direzione Provinciale di
Pesaro Urbino ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 28/10/2013
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale