Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26621 del 28/11/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 26621 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comwichi.
Roma,
III
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
ij
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
2 8 ii9V. 2811
Data pubblicazione: 28/11/2013
Ct. 26296/09 (Avv. Damiani )
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 26417/2009
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor BORGHI EDDY
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 56/09/08
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Bologna.
PREMESSO
Che con nota del 24/08/12 prot. n° 73824/12 , la Direzione Provinciale
di Modena ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 14/10/2013
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale