Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26614 del 28/11/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 26614 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 28/11/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma,
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
g./1/43
DEPOSITATO IN CANCELLERSA
IL
21 1
E. 2.1111
Ct. 15353/10
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 20096/10
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C .F . 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
CONCERIA CRISTINA SPA — SOCIETA’ UNIPERSONALE
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 31/01/09 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Mestre, depositata il 3 giugno
2009
PREMESSO
Che con nota prot. n. 94849/2010 la Direzione Provinciale di Vicenza ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 27 settembre 2013
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale