Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26598 del 28/11/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 26598 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si compigli.
Roma, 5 iff
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOGITATO IN CANCELLERIA
……………………
Data pubblicazione: 28/11/2013
CT 11238/2011 Avv. Francesco Meloncelli
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V TRIBUTARIA
PER CONDONO LITI MINORI
(R.G. n. 6417/2011)
– nell’interesse
dell’Agenzia
delle
entrate
(C.F.
06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e
difesa, per mandato ai sensi di legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. 80224030587) e presso la stessa per legge domiciliata a
Roma in via dei Portoghesi n. 12
CONTRO
COMMERCIALE ADRIATICA
IN PUNTO
annullamento della sentenza n. 90/4/2010 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Centrale _51 qp,)Ez.tA
PREMESSO
che l’Agenzia ha comunicato che il contribuente ha presentato
domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma
12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002)
provvedendo al versamento di tutte le somme dovute
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n.
289/2002.
della
Allega nota del 17/9/2012 prot. 2012/97295
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di PADOVA
con comunicazione di regolarità.
Roma, 13 febbraio 2013
ISTANZA DI ESTINZIONE