Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17323 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 13/07/2017, (ud. 06/12/2016, dep.13/07/2017),  n. 17323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6308/2015 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, con

ordinanza n. 963/2015 depositata il 9/02/2015 nella causa tra:

D.L.M., D.C.L.;

– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

contro

T.E.R.N.A. – TRASMISSIONE ELETTRICITA’ RETE NAZIONALE S.P.A.,

E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A.;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Tommaso BASILE, il quale chiede affermarsi la giurisdizione del

Giudice ordinario.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg. D.L.M. e D.C.L. hanno domandato al Tribunale di Benevento la condanna della società T.E.R.N.A. Enel Distribuzione s.p.a. e della chiamata in causa Enel Distribuzione s.p.a. alla rimozione della linea elettrica installata sul loro fondo in (OMISSIS), con condanna al risarcimento dei conseguentemente lamentati danni, e l’Enel ha in via incidentale richiesto la costituzione in via coattiva di servitù di elettrodotto.

Con sentenza del 12/3/2009 l’adito Tribunale di Benevento ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’A.G.A..

Riassunto il giudizio avanti al Tar Campania, con ordinanza del 19/1/2016 tale giudice, rilevato che nella specie “la controversia originata dalla domanda riconvenzionale ha ad oggetto l’imposizione di una servitù di elettrodotto, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 119 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque sulle acque e impianti elettrici) e dell’art. 1032 c.c.”, ha elevato conflitto negativo di giurisdizione.

Con requisitoria scritta del 19/1/2016 il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione dell’A.G.O..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tar Campania osserva che nella specie, costituendo la servitù coattiva di elettrodotto l’oggetto di un “diritto potestativo”, in presenza “dei presupposti individuati dall’art. 1032 c.c.” e anche di “provvedimento amministrativo”, la “domanda riconvenzionale” si basa in realtà su “posizioni non riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere”, sicchè l’A.G.A. è priva di giurisdizione, non essendo nella specie “l’azione… riconducibile nè all’ambito di giurisdizione esclusiva disciplinato dall’art. 133, comma 1, lett. o)… nè alla precedente lett. g)”.

Il conflitto, elevato “relativamente alla domanda di costituzione della servitù coattiva inamovibile di elettrodotto”, va nel caso risolto con l’affermazione della giurisdizione dell’A.G.O..

Come queste S.U. hanno già avuto più volte modo di affermare, la giurisdizione va determinata sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto bensì in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (v. Cass., Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883; Cass., Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 25/6./010 n. 15323. E, da ultimo, Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n. 6916; Cass., Sez. UN., 25/2/2016, n. 3732).

Si è altresì precisato che anche nelle ipotesi in cui risulta normativamente attribuita all’A.G.A. la giurisdizione in particolari materie deve ritenersi che essa non si estenda ad “ogni controversia” in qualche modo concernente la materia devoluta alla relativa giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza ad essa della controversia, ma soltanto alle controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4614. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732).

Queste Sezioni Unite hanno al riguardo posto in rilievo che nell’assetto costituzionale risultante all’esito della sentenza Corte Cost. n. 204 del 2004, la giustiziabilità avanti all’A.G.O. delle controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c. e a fronte dei quali, per non avere la P.A. osservato condotte doverose, la posizione soggettiva del privato non può che definirsi di diritto soggettivo, restando escluso il riferimento ad atti e provvedimenti di cui la condotta dell’amministrazione sia esecuzione, quando essi non costituiscano cioè oggetto del giudizio, per essersi fatta valere in causa unicamente l’illiceità della condotta dell’ente pubblico suscettibile di incidere sulla incolumità e i diritti patrimoniali del terzo (cfr., con riferimento a differente fattispecie, Cass., Sez. Un., 18/10/2005, n. 20117, ove si è precisato che in tali casi il giudice ordinario può condannare l’amministrazione non solo al risarcimento ma anche ad un facere specifico, senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni), giacchè la domanda non investe in tal caso scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione ma solo un’attività da espletarsi in conformità con le normali regole di diligenza e prudenza (cfr. Cass., Sez. Un., 28/11/2005, n. 25036) nel rispetto del principio del neminem laedere (cfr. Cass., Sez. Un., 14/3/2011, n. 5926; Cass., Sez. Un., 20/10/2006, n. 22521).

Con specifico riferimento alla servitù di elettrodotto, queste Sezioni Unite hanno in particolare posto in rilievo che il diritto del proprietario di un fondo, gravato da servitù di elettrodotto, di ottenere R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 122, che l’esercente dell’elettrodotto rimuova o collochi “diversamente le condutture e gli appoggi”, può essere fatto valere avanti al giudice ordinario allorquando lo spostamento preteso non comporti di necessità l’adozione di provvedimenti di diversa modulazione della rete elettrica (quando cioè la domanda non presuppone che il contraddittore evocato in giudizio abbia assunto provvedimenti o si sia mosso nell’esercizio, procedimentalizzato, del potere di realizzare infrastrutture di trasporto comprese nella rete di trasmissione nazionale, poichè, in tal caso, la controversia è devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1 lett. o): v. Cass., Sez. Un., 29/03/2011, n. 7103, ove si è affermata la giurisdizione dell’A.G.O. in ordine alla domanda con cui il proprietario del fondo non contestava l’esercizio di alcun potere da parte del gestore della rete nè deduceva che lo stesso avesse emanato alcun provvedimento nell’esercizio delle sue funzioni, ma invocava soltanto la rimozione della linea elettrica dal suo fondo, manifestando indifferenza per la soluzione tecnica da scegliere: interramento, aggiramento o rifacimento dell’intero tracciato).

Si è per altro verso precisato che la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto prevista al R.D. n. 1775 del 1933, art. 119 (Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici) è oggetto di un diritto potestativo di carattere privatistico ex art. 1032 c.c. (in base al quale “quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere dal proprietario di altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza”), e la relativa istanza può essere avanzata pure in via riconvenzionale dall’ente convenuto dal proprietario del fondo occupato per il risarcimento dei danni (v. Cass., Sez. Un., 15/9/2015, n. 18081; Cass., Sez. Un., 9/6/1983, n. 3950; Cass., Sez. Un., 5/3/1980, n. 1480).

Orbene, nel caso in esame la vicenda attiene proprio all'”imposizione di una servitù di elettrodotto, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 119 e segg. (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque sulle acque e impianti elettrici) e dell’art. 1032 c.c.”, con domanda degli attori di rimozione della linea elettrica installata sul loro fondo e di condanna dei convenuti al risarcimento dei conseguentemente lamentati danni, a cui fronte la convenuta Enel ha spiegato in via riconvenzionale domanda di giudiziale costituzione coattiva della servitù di elettrodotto.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione dell’A.G.O..

Spese rimesse.

PQM

 

La Corte dichiara la giurisdizione dell’A.G.O.. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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