Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17414 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.13/07/2017), n. 17414
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8643/2016 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE
MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO BORGOGNONI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA DE ROSA;
– ricorrente –
contro
ALITALIA SERVIZI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimata –
avverso il decreto n. 96/2016 del TRIBUNALI di ROMA, depositato il
02/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con decreto del 2/3/2016, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’opposizione proposta da P.M. allo stato passivo di Alitalia Servizi spa in a.s., ha ammesso al passivo il credito come richiesto, per il ricalcolo del tfr con inclusione di tutti i compensi percepiti in via continuativa e non occasionale in dipendenza del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ha ritenuto di compensare le spese di lite “in ragione della natura interpretativa della controversia”.
Ricorre il P., sulla base di due motivi.
La Procedura non ha svolto difese.
Il Collegio ha disposto la redazione della presente ordinanza nella forma della motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il secondo motivo è manifestamente fondato, con assorbimento del primo motivo.
Ed infatti, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese al di fuori dei casi previsti dall’art. 92 c.p.c., ovvero soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, essendo la pronuncia basata sul principio costantemente affermato della onnicomprensività della retribuzione.
Va pertanto cassata la pronuncia impugnata in parte qua, e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, condanna Alitalia Servizi spa in a.s. alle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 2300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Condanna Alitalia alle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la pronuncia impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, condanna Alitalia Servizi spa in a.s. alle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 2300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Condanna Alitalia Servizi spa in a.s. alle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2400,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017