Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17266 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 26/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11636-2010 proposto da:

COMUNE DI LATINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 400

INT. 2/A, presso lo studio dell’avvocato SILVIA SCOPELLITI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CESARE MANCHISI;

– ricorrente –

contro

FRIGOMARKET PACIFICO M. SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TESTA,

rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO BASSOLI, LUCIANO

FALCONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 10/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la CTR del Lazio, con la sentenza n. 24/40/09, depositata il 10/3/2009, ha accolto l’appello della Frigomarket Pacifico M. s.n.c. (di seguito, per brevità, Frigomaket), avverso la sentenza della CTP di Latina, che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella di pagamento per tassa di smaltimento rifiuti (TARSU), relativa all’anno 2004, quantificata in Euro 30.387,57, emessa dal Comune di Latina, sul presupposto che la contribuente non avesse adempiuto al pagamento di quanto dovuto per le superfici produttive nelle quali si producono rifiuti speciali, costituiti in larga parte da scarti di imballaggi, assimilati a quelli urbani a norma dello specifico regolamento comunale adottato in materia;

che il giudice di appello ha motivato la propria decisione nel senso che, trattandosi di rifiuti da imballaggi di cui era prevista l’assimilazione a quelli urbani in forza del Regolamento comunale per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio che la tassa non è dovuta ove non vi sia, in concreto, la possibilità per il produttore di rifiuti di usufruire del servizio attivato dal Comune, mediante conferimento dei suddetti imballaggi, posto che vi era un unico cassonetto all’uopo utilizzabile dalla contribuente, per di più da condividere con almeno una decina di industrie site nella zona, e con una capienza massima giornaliera di cento chilogrammi, laddove nell’anno 2004 la società Frigomarket aveva smaltito giornalmente imballaggi per oltre mille chilogrammi, sussistendo una palese violazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 597 del 1993, art. 59;

che il Comune ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui la intimata resiste con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il motivo di impugnazione il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, violazione falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, inadeguata valutazione dei fatti e delle norme di diritto applicabili al caso di specie, illogicità e contraddittorietà della motivazione, incongruità ed ingiustizia della decisione per difetto dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla legge, violazione del principio di eguaglianza e di imparzialità, giacchè la CTR non ha considerato che il Comune, con deliberazione C.C. n. 55 dell’8/6/1998, ha incluso gli imballaggi nell’ambito di applicazione della TARSU per cui la tassa risulta dovuta per la sola oggettiva possibilità di usufruire dell’istituito servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e per il solo fatto di occupare o detenere locali (in rapporto alla superficie) insistenti nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, indipendentemente dall’utilizzo del servizio medesimo, per cui la corrispondenza intercorsa tra la contribuente e Latina Ambiente s.p.a., incaricata della raccolta dei rifiuti, circa il numero e la capienza dei cassonetti, è stata vagliata in senso favorevole alla tesi della contribuente senza dare conto delle diversa realtà riportata nella Nota prot. n. (OMISSIS) del 25/6/2002, in cui si parla invece di due cassonetti e di sufficienza dei punti di raccolta in relazione alle rilevate esigenze di zona, e senza neppure considerare la possibilità di applicazione del tributo in misura percentualmente ridotta, come da domanda svolta, in via subordinata, dall’Amministrazione comunale; che la censura è fondata in quanto la CTR, pur avendo correttamente individuato e interpretato la norma (D.Lgs. n. 597 del 1993, art. 59) applicabile, è tuttavia pervenuta a conseguenze diverse da quelle che la stessa consente, avendo affermato che “era compito del Giudice (di primo grado) accertare il reale svolgimento del servizio e non quello di sostenere aprioristicamente la sua regolarità”, per poi concludere la fase di merito con una pronuncia di semplice invalidazione della cartella di pagamento impugnata, senza esaminare la possibilità, all’evidenza non esclusa dalle emergenze istruttorie esaminate, della debenza del tributo anche solo in misura ridotta, in ragione delle acclarate modalità di espletamento del servizio, tenuto conto del livello “standard” ricavabile dalle prescrizioni regolamentari, posto che senza alcun dubbio, una cosa è l’istituzione o attivazione del servizio, altra è l’effettività dello stesso, cioè il suo concreto svolgimento nella zona di ubicazione di locali o aree dell’utente;

che, dunque, la decisione è contraria ai principi ripetutamele affermati da questa Corte (da ultimo Sentenza n. 21446 del 09/10/2009) secondo cui “Il processo tributario è a cognizione piena e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, con la conseguenza che solo quando l’atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame del merito del rapporto tributario – come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale carenza di motivazione – il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, di acquisire “aliunde” i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell’Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso” (Cass. n. 11935/2012);

che il ricorso va, conseguentemente, accolto, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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