Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26644 del 28/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26644 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
senten:a con motira:ione
semplificata

sul ricorso proposto da:

ZEMA Luigi Demetrio (ZME LGU 52505 M018R), rappresentato e
difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avvocati Domenico Polimeni e Attilio Cotroneo,
elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n.
1, presso lo studio degli Avvocati Antonino Spinoso e
Simona Napolitani;

ricorrente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

Data pubblicazione: 28/11/2013

- controricorrente e ricorrente incidentale avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro
depositato in data 8 maggio 2012.6(4- EAUdita

la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Domenico Polimeni;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
Ritenuto

che, con ricorso depositato in data 22

novembre 2011 presso la Corte d’appello di Catanzaro, Zema
Luigi Demetrio chiedeva la condanna del Ministero della
giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato
dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi
alla Pretura di Villa S. Giovanni il 28 luglio 1994 ed
ancora pendente dinnanzi alla Corte d’appello di Messina
dopo due annullamenti con rinvio disposti dalla Corte di
cassazione;
che l’adita Corte d’appello, stimata la durata
ragionevole del giudizio presupposto in undici anni (tre
anni per il primo grado, due per il grado di appello, uno
per il primo giudizio di legittimità, due per il successivo
giudizio di appello, uno per il secondo giudizio di
cassazione, e due per il terzo giudizio di appello, ancora

udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

pendente alla data della decisione),

riteneva che il

ritardo di cui tenere conto fosse di sei anni e cinque
mesi, dai quali doveva comunque essere detratto il segmento
di due anni e cinque mesi intercorso tra la pubblicazione

che quindi la Corte d’appello riteneva intervenuta una
violazione della durata ragionevole di quattro anni, in
relazione ai quali riconosceva al ricorrente, tenuto conto
della natura dei diritti azionati e della entità irrisoria
della posta in gioco, un indennizzo di euro 2.000,00,
computato sulla base di un parametro di euro 500,00 per
anno di ritardo;
che la Corte d’appello, tenuto conto del comportamento
processuale del Ministero convenuto, riteneva sussistenti
giusti motivi per compensare per metà le spese del
giudizio;
che per la cassazione di questo decreto Zema Luigi
Demetrio ha proposto ricorso sulla base di sei motivi,
illustrati da memoria;
che l’intimato ministero ha resistito con controricorso
e ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato a un
motivo.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;

delle varie sentenze e la proposizione delle impugnazioni;

che con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e seguenti
della legge n. 89 del 2001 e degli artt. 6 e 35 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo,

inferiore agli standard di liquidazione applicati dalla
giurisprudenza di questa Corte in adesione agli
orientamenti della giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo;
che con il secondo motivo il ricorrente svolge la
medesima censura sotto il profilo del vizio di motivazione
insufficiente e con il terzo motivo denuncia vizio di
motivazione contraddittoria sempre con riguardo alla
determinazione dell’indennizzo;
che con il quarto motivo il ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 5 del
D.M. 8 aprile 2004 n. 127, per avere la Corte d’appello
liquidato le spese processuali in misura difforme da quanto
previsto dalle tariffe professionali vigenti, in base alle
quali gli onorari avrebbero dovuto essere liquidati in
misura non inferiore a euro 480,00 e i diritti in misura
non inferiore a 668,00, mentre la Corte d’appello ha
liquidato diritti e onorari nella misura di 600,00 euro, di
cui euro 240,00 per diritti ed euro 360,00 per onorari, il
tutto compensato per metà;

dolendosi della esiguità dell’indennizzo riconosciuto,

con il quinto motivo il ricorrente si duole per la
violazione degli articoli 91, comma 1 e 92, comma 2, cod.
proc. civ., per avere la Corte d’appello disposto la
compensazione per metà delle spese processuali, violando il

ratione temporis

applicabile alla controversia, che

consentiva la compensazione delle spese solo in presenza di
gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella
motivazione;
che con il sesto motivo, il ricorrente deduce
violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 2 della
legge

n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione

europea dei diritti dell’uomo, rilevando che la
compensazione delle spese renderebbe meno effettiva la
tutela apprestata alla parte che agisce in equa
riparazione;
che con l’unico motivo di ricorso incidentale il
Ministero denuncia violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2 della legge n.
89 del 2001, dolendosi del fatto che la Corte d’appello
abbia riconosciuto gli interessi dalla domanda pur in
mancanza di esplicita domanda in tal senso;
che i primi tre motivi del ricorso principale, che per
ragioni di connessione possono essere esaminati
congiuntamente, sono infondati;

principio della soccombenza e l’art. 92, nella versione

che infatti, se è vero che il giudice nazionale deve,
in linea di principio, uniformarsi ai criteri di
liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti
dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la

indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non
patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a euro
750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre
anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a
euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in
capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in
misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle
peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi
concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali
deve dar conto in motivazione (Cass. 18617 del 2010; Cass.
17922 del 2010);
che, in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo (decisioni Volta et autres c.
Italia, del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia, del
6 aprile 2010) e recepiti dalla giurisprudenza di questa
Corte (Cass., 18 giugno 2010, n. 14753; Cass., 10 febbraio
2011, n. 3271; Cass., 13 aprile 2012, n. 5914),
relativamente a giudizi amministrativi protrattisi per
oltre dieci anni, questa Corte è solita liquidare un

6

liquidazione sia satisfattiva di un danno e non

indennizzo che rapportato su base annua corrisponde a circa
500,00 euro per la durata del giudizio;
che tale approdo consente di escludere che un
indennizzo di 500,00 euro per anno di ritardo possa essere

dell’adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte
europea intende assicurare in relazione alla violazione del
termine di durata ragionevole del processo;
che tale conclusione trova conferma ove si consideri
che in tema di equa riparazione per violazione del termine
di durata ragionevole del processo, ai fini del
disconoscimento dell’an

debeatur non rileva la cosiddetta

posta in gioco, la cui modestia è idonea solo ad incidere
sull’ammontare dell’indennità da liquidare, ma non ad
escludere il diritto all’indennizzo, per il cui
accertamento, pertanto, si deve valutare la durata del
processo presupposto, applicando per la determinazione
della ragionevole durata i parametri elaborati dalla CEDU
(Cass. n. 17682 del 2009) e che il giudice, nel determinare
la quantificazione del danno non patrimoniale subito per
ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello
di “soglia minima” là dove, in considerazione del carattere
bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata
nel processo presupposto, parametrata anche sulla
condizione

sociale

e

personale

del

richiedente,

di per sé considerato irragionevole e quindi lesivo

l’accoglimento della pretesa azionata renderebbe il
risarcimento del danno non patrimoniale del tutto
sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio
sofferto (Cass. n. 12937 del 2012);

Corte d’appello, nel liquidare l’indennizzo in 500,00 euro
per ciascuno degli anni di ritardo nella definizione del
giudizio presupposto in considerazione della scarsa
rilevanza della posta in gioco, non sia incorsa nella
denunciata violazione di legge, né nei dedotti vizi di
motivazione;
che sono invece fondati gli altri motivi del ricorso
principale;
che invero, per quanto attiene alla determinazione
delle spese legali, deve rilevarsi che questa Corte,
allorquando decide nel merito ai sensi dell’art. 384 cod.
pro. civ. le controversie di cui alla legge n. 89 del 2001,
è solita liquidare, con riferimento a controversie il cui
valore sia compreso, in relazione al

decisum,

tra euro

1.600,00 ed euro 2.600,00 – come nella specie – un importo
di euro 806,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro 445,00
per diritti ed euro 311,00 per onorari;
che, dunque, la Corte d’appello di Catanzaro,
liquidando la somma di euro 240,00 per diritti e di euro
360,00 per onorari, ha complessivamente violato i minimi

che deve quindi concludersi che, nel caso di specie, la

tariffari sulla base dei quali è stato elaborato il
conteggio delle somme dovute;
che del pari non adeguatamente motivata è la
statuizione della Corte d’appello di compensazione parziale

nel comportamento processuale del Ministero, che è invece
privo di rilevanza nei giudizi di equa riparazione;
che venendo al ricorso incidentale, lo stesso è
fondato, atteso che gli interessi legali sulle somme
liquidate a titolo di indennizzo per la violazione del
termine di durata ragionevole del processo sono dovuti
dalla domanda, ma solo se richiesti (Cass. n. 8712 del
2006; Cass. n. 24962 del 2011); e nella specie, tale
specifica domanda non era stata proposta nell’atto
introduttivo del giudizio di equa riparazione;
che dunque, rigettati i primi tre motivi del ricorso
principale ed accolti il quarto, il quinto e il sesto
motivo di quel ricorso, nonché il ricorso incidentale, il
decreto impugnato deve essere cassato in relazione ai
motivi accolti;
che tuttavia,

non essendo necessari ulteriori

accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, provvedendosi, da un lato, a liquidare le spese del
giudizio di merito, poste a carico del ministero della
giustizia in euro 806,00, di cui euro 50,00 per esborsi,

9

delle spese, atteso che l’unica ragione addotta consiste

euro 445,00 per diritti ed euro 311,00 per onorari, esclusa
la disposta compensazione parziale, e, dall’altro, a
modificare la condanna del Ministero al pagamento degli
interessi legali sulla somma riconosciuta dovuta nel senso

da quella della domanda;
che quindi il Ministero della giustizia deve essere
condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle
spese del giudizio di merito, liquidate nel complessivo
importo di euro 806,00, oltre alle spese generali e agli
accessori di legge;
che quanto alle spese del giudizio di legittimità, le
stesse, in considerazione del limitato accoglimento del
ricorso e della la reciproca soccombenza, possono essere
compensate per la metà;
che le spese come liquidate devono essere distratte in
favore dei difensori del ricorrente, Avvocati Domenico
Polimeni e Attilio Cotroneo, per dichiarato anticipo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso
principale; accoglie il quarto, il quinto e il sesto motivo
di quel ricorso, nonché il ricorso incidentale; cassa il
decreto impugnato in relazione ai motivi accolti, e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia
al pagamento degli interessi legali sulla somma come

che gli stessi sono dovuti dalla data del decreto e non già

liquidata nel decreto impugnato dalla data del decreto al
soddisfo, e determina le spese del giudizio di merito in
euro 806,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro 445,00 per
diritti, euro 311,00 per onorari, oltre alle spese generali

della giustizia al pagamento del detto importo in favore
del ricorrente; condanna altresì il ministero della
giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della
metà delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
per l’intero in euro 506,25, oltre ad euro 100,00 per
esborsi e agli accessori di legge. Dispone la distrazione
delle spese come liquidate in favore dei difensori del
ricorrente, Avvocati Domenico Polimeni e Attilio Cotroneo,
per dichiarato anticipo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione,
il 5 novembre 2013.

e agli accessori di legge; condanna quindi il Ministero

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA