Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26640 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26640 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 280-2008 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA CASSI di CASSI MARIANGELA e CASSI
BATTISTA s.s. P.IVA 08745500750, in persona dei soci
Cassi Battista e Cassi Mariangela, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 48, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, rappresentata
2013

e difesa dall’avvocato MANTOVANI FRANCESCO;
– ricorrente –

2205

contro

FUMAGALLI

ENRICO

FMGNRC69P22E094Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO GENERALE GONZAGA DEL VODICE

Data pubblicazione: 28/11/2013

2, presso lo studio dell’avvocato PAZZAGLIA ALESSANDRO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
NICOLINI MASSIMO;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 2767/2006 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito l’Avvocato ALESSANDRO PAZZAGLIA difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di MILANO, depositata il 13/11/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 703 c.p.c. l’Azienda Agricola Cassi di Cassi Mariangela e Cassi Battista s.s. in
persona dei soci Battista Cassi e Mariangela Cassi conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Milano Enrico Fumagalli chiedendo la reintegrazione della ricorrente nel possesso del passaggio,

l’impedimento posto all’esercizio del suddetto diritto.

La ricorrente, premesso che Mariangela Cassi e Battista Cassi, quali coltivatori diretti,
conducevano in affittanza dall’annata 1986/1987 il fondo agricolo denominato Cascina Moretti
con destinazione zootecnica — cerealicola, e che l’unica strada di accesso al podere era quella
detta del “Cassinello”, assumeva che nel mese di dicembre 2000 il Fumagalli, proprietario del
fondo confinante, aveva realizzato una recinzione in calcestruzzo della lunghezza di metri 60 ed
alta centimetri 50, restringendo così la strada ad una larghezza di metri 3,65, e non permettendo
pertanto il transito dei mezzi agricoli, ovvero della trattrice con seminatrice e della mietitrebbia
Class; la ricorrente riteneva quindi sussistere gli estremi dello spoglio o, quantomeno, della
molestia.

Il resistente costituendosi in giudizio contestava il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto,
deducendo in particolare che la realizzazione di un muretto non ostacolava il transito dei mezzi
agricoli.

Il Tribunale adito con sentenza del 4-9-2003 rigettava la domanda attrice.

Proposto gravame da parte dell’Azienda Agricola Cassi di Cassi Mariangela e Cassi Battista s.s. cui
resisteva il Fumagalli la Corte di Appello di Milano con sentenza del 13-11-2006 ha rigettato
l’impugnazione.

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anche con mezzi agricoli, della strada detta del “Cassinello”, ordinando al convenuto di cessare

Per la cassazione di tale sentenza l’Azienda Agricola Cassi di Cassi Mariangela e Cassi Battista ha
proposto un ricorso affidato ad un unico motivo cui il Fumagalli ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo articolato la ricorrente, denunciando omessa ed insufficiente motivazione

che il muretto realizzato dal Fumagalli non aveva in alcun modo ridotto l’ampiezza della sede
stradale, e che l’appellante non aveva provato né offerto di provare che il transito della
seminatrice fosse avvenuto con un assetto tale da invadere anche lo spazio laterale alla sede
stradale occupato dal muretto; invero l’esponente nell’atto di appello aveva dedotto che detto
muretto aveva ridotto lo spazio invadendo il ciglio della strada normalmente utilizzato dalla
seminatrice; pertanto il presupposto della domanda non era costituito dalla riduzione della sede
stradale, ma dall’occupazione di un tratto della lunghezza di 60 metri lineari, parallelo alla strada,
che nel transito della seminatrice veniva abitualmente occupato dalla stessa; quindi non si
discuteva in causa della sede stradale, ma del passaggio lungo la strada con occupazione anche di
uno spazio, facente parte del ciglio della stessa, fisicamente modificato dalla controparte con la
costruzione di un muretto; conseguentemente, una volta verificato che il passaggio della
seminatrice sulla suddetta strada nella posizione da traino era sempre avvenuta occupando il ciglio
della stessa, la Corte territoriale ne avrebbe dovuto trarre le conseguenze giuridiche ed ordinare la
reintegra del possesso del tratto di metri 60 lineari occupato dal muro costruito dal Fumagalli
costeggiante la strada che, pur non facendone parte, veniva utilizzato dalla ricorrente.

Quest’ultima inoltre sostiene che la circostanza del transito con la macchina seminatrice lungo la
strada agricola in questione non era mai stata contestata dal Fumagalli, che si era difeso
sostenendo soltanto la obbligatorietà del posizionamento della seminatrice in altro modo, e
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nonché violazione dell’art. 1168 c.c., censura la sentenza impugnata anzitutto per aver affermato

rilevando che per raggiungere la strada pubblica la macchina avrebbe dovuto necessariamente
essere posizionata longitudinalmente o su di un carrello, dato che la sua larghezza di metri 5,20
non le avrebbe consentito di passare attraverso la strada del “Cassinello”, laddove essa si immette
sulla strada pubblica; conseguentemente il giudice di appello avrebbe dovuto dare per scontato

stato messo in discussione, e verificare se, alla luce di tale passaggio, la costruzione del muro
avesse o meno costituito un’azione di spoglio.

Sotto un secondo profilo la ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha
negato l’astratta configurabilità dello spoglio in quanto il passaggio della seminatrice non sarebbe
stato precluso ma, perché esso fosse possibile, si sarebbe reso necessario solo il posizionamento
longitudinale della macchina, dipendente soltanto dalla scelta del titolare del preteso possesso;
invero la circostanza che il traino della seminatrice potesse essere indifferentemente effettuato
posizionandola in un senso o in un altro non era sostenuta da alcuna prova, ed anzi era
contraddetta dalla dichiarazione dell’informatore Felice Celotti all’udienza del 13-12-2001 secondo
cui la seminatrice aveva struttura fissa e poteva essere soltanto trasportata su carrelli
all’occorrenza; pertanto era mancata nella valutazione della Corte territoriale la percezione della
circostanza, dedotta a prova con il capitolo 8 della memoria istruttoria del 30-9-2002, dell’utilizzo,
rilevante sotto l’aspetto possessorio, della seminatrice come mezzo agricolo che, semplicemente
attaccata alla trattrice, come sempre avvenuto, non avrebbe più potuto essere trainata lungo la
strada campestre che collegava i campi da coltivare con la cascina, imponendo un diverso modo di
agire a Mariangela Cassi ed a Battista Cassi i quali, per poter condurre il mezzo agricolo, avrebbero
dovuto smontarlo, trasferirlo su di un carrello e quindi trasportarlo fino ai terreni da lavorare.

Il motivo è fondato.

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che il passaggio della seminatrice sulla suddetta strada con ingombro di metri 5,20 non era mai

La Corte territoriale ha escluso la stessa astratta configurabilità dello spoglio in quanto, anzitutto,
il muretto edificato dal Fumagalli non aveva in alcun modo ridotto l’ampiezza della sede stradale,
considerato che nessuna prova era stata fornita, e neppure offerta, del fatto che il transito della
seminatrice fosse avvenuto con un assetto della macchina tale da invadere anche lo spazio laterale

fosse transitata una o più volte in assetto di massima larghezza sulla strada in questione,
certamente la costruzione del muretto non impediva il transito della macchina, ma determinava
soltanto la necessità che il passaggio avvenisse posizionandola in senso longitudinale; pertanto
l’impedimento al passaggio sarebbe derivato esclusivamente da una scelta dello stesso preteso
titolare del possesso, quanto al modo di posizionamento della seminatrice, anche ammesso che
tale posizionamento non fosse imposto dalle norme del codice della strada, se applicabili nel caso
in questione, anche solo quale criterio di corretto trasporto del mezzo.

Orbene tale convincimento non è condivisibile.

Premesso che nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo soltanto la situazione di fatto
esistente al momento dello spoglio, nella specie occorreva accertare le concrete modalità del
passaggio da parte dell’attuale ricorrente tramite mezzi agricoli sulla strada del “Cassinello” per
esigenze di coltivazione all’epoca del dedotto spoglio conseguente alla realizzazione, da parte del
Fumagalli, di una recinzione in calcestruzzo della larghezza di metri 60 ed alta centimetri 50 che
invero, secondo le deduzioni svolte dall’Azienda Agricola Cassi dinanzi al Tribunale come riportate
nella sentenza di primo grado trascritta nella sentenza impugnata, avrebbe ristretto la strada ad
una larghezza di metri 3,65 non permettendo così il transito dei mezzi agricoli; al riguardo è
rilevante che nello stesso atto di citazione in appello come trascritto nel ricorso si fosse fatto
espresso riferimento alla circostanza che “il muretto riduce lo spazio invadendo il ciglio della
strada che viene normalmente occupato dalla seminatrice quando transita in quel punto…” (vedi
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alla sede stradale poi occupato dalla recinzione; inoltre, anche ammettendo che la seminatrice

pag. 7 del ricorso per cassazione), e che nel capitolo 4 della prova per testi articolata
dall’appellante riportata nell’epigrafe della sentenza impugnata si era dedotto che la suddetta
recinzione, oltre a restringere la strada, aveva inglobato “all’interno del muretto anche la scarpata
della strada”; dunque sembra evidente che l’Azienda Agricola Cassi aveva attribuito il sofferto

correva parallela ad essa e che veniva utilizzata, secondo le deduzioni della ricorrente, dalla
propria seminatrice nel suo passaggio; di qui l’esigenza dell’accertamento di tale situazione ai fini
del decidere.

Neppure è fondato l’ulteriore rilievo del giudice di appello secondo cui in ogni caso non avrebbe
potuto astrattamente configurarsi uno spoglio perché l’impedimento al passaggio sarebbe
derivato da una scelta dello stesso preteso titolare del possesso quanto al modo di
posizionamento della seminatrice; invero nel giudizio possessorio occorre attribuire rilevanza
soltanto all’esistenza di un possesso qualsiasi anche se illegittimo o abusivo o di mala fede, purché
abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga
esercitato per mera tolleranza dell’avente diritto (Cass. 7-10-1991 n. 10470), onde comunque
sarebbe stato necessario accertare se l’Azienda Agricola Cassi avesse fornito la prova (o prima
ancora avesse offerto di provare) di aver esercitato una servitù di passaggio nel suo effettivo,
specifico e concreto contenuto e nella sua esatta consistenza ed ubicazione.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata all’esito dell’accoglimento del ricorso, e la
causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione
della Corte di Appello di Milano per un nuovo esame della controversia alla luce dei rilievi ora
svolti.

P.Q.M.
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spoglio alla restrizione non già della vera e propria sede stradale, ma della striscia di terreno che

La Corte
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese
del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

u Il Presidente

Così deciso in Roma il 30-10-2013

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