Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17692 del 17/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.17/07/2017), n. 17692
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14957-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, Cf. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, – C.F.
(OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore e
Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROSARIO CALI’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6731/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 15/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la società contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa ad un avviso di liquidazione emesso per la mancata registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, lamentando la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 5 e art. 41 e dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avrebbero ritenuto il difetto di motivazione dell’atto liquidatorio, per mancanza della causa giuridica del tributo, con particolare riferimento alla mancata determinazione della base imponibile e alla mancata indicazione e giustificazione dell’aliquota applicabile.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il ricorso è fondato, in quanto ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, u.p. nell’avviso di liquidazione è sufficiente che siano indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare, a differenza dell’avviso di accertamento (ma anche dell’avviso di rettifica), che è tenuto a rispettare i più rigorosi criteri di cui all’art. 52 medesimo DPR. Inoltre, dalla lettura dell’atto riportato in ricorso, ai fini dell’autosufficienza, si evince che l’avviso di liquidazione era congruamente motivato con l’indicazione della data e degli estremi del decreto ingiuntivo emesso del Tribunale di Roma, nonchè delle parti in causa, delle somme dovute a titolo d’imposte calcolate sulla base dell’imponibile risultante dalla somma ingiunta comprensiva degli interessi e con l’applicazione delle aliquote previste per i provvedimenti di condanna a somme di denaro. Nel caso di specie, non risulta essere mai stato contestata la sussistenza delle predette indicazioni, mentre i giudici d’appello hanno erroneamente ritenuto che il contenuto dell’atto impugnato dovesse indicare la determinazione base imponibile e l’aliquota applicabile, ma ciò contrariamente a quanto affermato da Cass. n. 24098/14, secondo la quale – alla luce del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 5 – tali indicazioni non sono necessarie.
La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale del Lazio, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017