Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17718 del 18/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/07/2017, (ud. 11/05/2017, dep.18/07/2017), n. 17718
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11963-2016 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,
presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ROSARIO MARINO e AMBROGIO DEL DEO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9539/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 02/11/2015; udita la
relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’ 11/05/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
P.A. ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF; IVA e IRAP dell’annualità 2009.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso- rubricato: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia- e con il quale si deduce l’errore in cui sarebbero incorsi il giudice di primo e di secondo grado nel non comprendere quanto effettivamente dichiarato dal contribuente in sede di verifica, è inammissibile essendo al ricorso applicabile il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
In materia le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/14) hanno statuito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 Preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.
La citata sentenza n. 8053/14 delle Sezioni unite di questa Corte ha, altresì, chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto dí discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e che il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
E, nella specie, in ricorso non solo non si individua un fatto storico nell’accezione sopra riferita quanto piuttosto se ne contesta, inammissibilmente, la valutazione compiutane dal Giudice di merito. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente, soccombente, condannato alle spese nella misura liquidata in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi Euro 3.100,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017