Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17857 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.19/07/2017),  n. 17857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13194/2016 proposto da:

Avvocato D.C.G., rappresentato e difeso da se medesimo,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 119,

presso il proprio studio;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARZANO APPIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 57, presso lo studio dell’Avvocato MARCO SERRA, rappresentato

e difeso dagli Avvocati FRANCESCO CICCARELLI e ANTONIO CALDARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4469/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/11/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. D.C.G. ha proposto appello avverso l’ordinanza pronunciata ex art. 702-ter c.p.c., il 30 dicembre 2011 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, con la quale era stata rigettata la sua domanda di condanna del Comune di Marzano Appio, per il quale aveva prestato la sua opera professionale, al pagamento della somma di Euro 11.080,76 o, in subordine, all’indennizzo ex art. 2041 c.c.;

che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 18 novembre 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello;

che la Corte territoriale ha rilevato che l’ordinanza del Tribunale è stata comunicata all’Avv. D.C.G. in data 9 febbraio 2012, e che egli ha proposto appello con ricorso depositato il 9 marzo 2012, passato per la notifica soltanto in data 24 settembre 2012;

che la Corte di Napoli ha richiamato l’art. 702-quater c.p.c., ai cui sensi l’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, altrimenti produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c.; ha quindi affermato che l’appello doveva essere proposto con citazione e che, per verificare la tempestività dell’impugnazione, deve farsi riferimento alla data di notifica del ricorso e non a quella del suo deposito; e ha concluso nel senso che nella specie il termine di cui all’art. 702-quater c.p.c., era di gran lunga decorso quando l’atto di appello è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il D.C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 maggio 2016;

che il Comune ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il procedimento camerale è stato ritualmente attivato con la notifica della proposta del relatore contenente, non solo la prospettata conclusione di manifesta infondatezza, ma anche il richiamo al precedente specifico di questa Corte di legittimità;

che del resto, in materia di procedimento di cassazione, l’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis (conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), non prevede che la “proposta” del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell’individuazione dei temi della discussione, senza che possa riconoscersi un loro corrispondente diritto (Cass., Sez. 6-3, 22 febbraio 2017, n. 4541);

che il motivo lamenta falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., violazione dell’art. 359 c.p.c., falsa applicazione dell’art. 702-quater c.p.c.; violazione degli artt. 3,24,111 Cost., art. 47 della Carta dei diritti dell’Unione europea, nonchè illegittimità costituzionale dell’art. 702-quater c.p.c.;

che il motivo è manifestamente infondato;

che l’appello ex art. 702-quater c.p.c., contro l’ordinanza del tribunale reiettiva della domanda, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass., Sez. 6-1, 26 giugno 2014, n. 14502; Cass., Sez. 6-1, 15 dicembre 2014, n. 26326; Cass., Sez. 6-1, 11 settembre 2015, n. 18022; Cass., Sez. 6-2, 16 gennaio 2017, n. 877);

che non è applicabile, pertanto, il principio di ultrattività del rito;

che inoltre, quanto alla decorrenza del termine per appellare, l’art. 702-quater c.p.c., è applicabile in caso sia di accoglimento, sia di rigetto della domanda da parte del primo giudice (Cass., Sez. 6-2, 2 novembre 2015, n. 22387);

che il ricorso deve essere rigettato, essendo la decisione impugnata conforme alla giurisprudenza di questa Corte;

che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, rientrando la disciplina della forma dell’atto di proposizione dell’appello nella discrezionalità del legislatore;

che l’interpretazione costantemente applicata dalla giurisprudenza di questa Corte manifestamente non si pone in contrasto con la garanzia del diritto di azione e di difesa, nè collide con i principi, anche di derivazione europea, del giusto processo e di effettività della tutela giurisdizionale;

che il ricorso è rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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