Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17858 del 19/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.19/07/2017), n. 17858
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13236/2016 proposto da:
P.I., S.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
SEBINO 11, presso lo studio dell’Avvocato SALVATORE CAIANIELLO, che
li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
C.C., C.G., P.F.,
P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. ARBIB PASCUCCI 64,
presso lo studio dell’Avvocato TIZIANA ULERI, rappresentati e difesi
dall’Avvocato LIDIA LANZARA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 8402/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
16/04/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/05/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che – decidendo sugli appelli proposti da P.I. e S.M. nei confronti di P.F. e altri avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 16 maggio 2015, in tema di divisione – la Corte d’appello di Roma, con ordinanza ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., depositata l’11 gennaio 2016, ha dichiarato inammissibili gli appelli;
che avverso la detta ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., S.M. e P.I. hanno proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 24 maggio 2016, sulla base di un motivo;
che gli intimati hanno resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;
che nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente lo stesso giorno del deposito, l’11 gennaio 2016, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità è stato proposto soltanto il 24 maggio 2016, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dall’11 gennaio 2016;
che il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c., è da ritenersi applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, nei casi in cui questa risulti consentita (Cass., Sez. 3, 13 ottobre 2016, n. 20662);
che il ricorso è, dunque, inammissibile per tardività;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro per 200 esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017