Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26528 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26528 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 20476-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAllINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

2921

contro

FACCIOLO MASSIMO;
– intimato –

Data pubblicazione: 27/11/2013

avverso la sentenza n. 719/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 25/07/2007 R.G.N. 1848/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;

SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

_A

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TRIFIRO’

R.G. 20476/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 158/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Lodi in
accoglimento della domanda proposta da Massimo Facciolo nei confronti della

lavoro concluso tra le parti per il periodo 15-5-2002/30-6-2002, per

esigenze

tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario
conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più
funzionale ricollocazione del personale sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o
sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonché all’attuazione
delle previsioni di cui agli accordi del 17/18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e
11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002″, con le pronunce consequenziali.
Sull’appello della società, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza
depositata il 25-7-2007, confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo che
“non si può stabilire un’assunzione a termine tanto per sopperire alle esigenze
di riorganizzazione, peraltro solo genericamente dedotte, quanto per destinare
il lavoratore a termine a svolgere lavoro “prodottosi” a seguito di temporanee
sperimentazioni o innovazioni tecnologiche”.
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto
ricorso con due motivi.
Il Facciolo è rimasto intimato.
La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

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s.p.a. Poste Italiane dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di

Ciò posto, va rilevato che la ricorrente, dopo aver evidenziato che il
Facciolo con lettera del 24-1-2005 ha presentato le dimissioni dal rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, con il primo motivo censura la sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine, essendo state

necessaria correlazione tra le esigenze espresse e la conclusione del contratto a
termine de quo.
In particolare la società deduce che l’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 non
preclude affatto la possibilità di assunzione a termine motivata da più
concorrenti ragioni, mentre l’art. 3, nel prevedere i casi in cui è vietata
l’assunzione a termine, nulla dispone in relazione al concorso di più ragioni.
Il motivo è fondato e va accolto.
Come è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito, “l’indicazione di
due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto
di lavoro non è in sé causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o
incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia
impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni
indicate”. (v. Cass. 17-6-2008 n. 16396).
In particolare è stato precisato che anche nel nuovo regime ex d.lgs. n.
368/2001 la legittimità della apposizione del termine a contratto di lavoro
richiede l’esistenza di una condizione legittimante, “ma se nel caso concreto
concorrono due ragioni legittimanti è ben possibile che le parti, nel rispetto del
criterio di specificità, le indichino entrambe ove non sussista incompatibilità o
intrinseca contraddittorietà, né ridondando ciò di per sé solo, salvo un diverso

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indicate nel contratto una pluralità di causali, tali da non poter stabilire una

accertamento in concreto, in incertezza della causa giustificatrice
dell’apposizione del termine”.
Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha, in sostanza, ritenuto di
per sé inammissibile la pluralità delle ragioni giustificative, senza peraltro

stesse.
Così accolto il primo motivo di ricorso, resta assorbito il secondo
riguardante la dimostrazione in concreto della sussistenza delle citate ragioni,
delle quali dovrà essere innanzitutto riesaminata la specificità o meno alla luce
del principio sopra ribadito.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte
d’Appello di Milano, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle
spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnata
sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa
composizione.
Roma 17 ottobre 2013

verificare innanzitutto la possibilità effettiva di un concorso delle ragioni

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