Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18045 del 21/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 12/01/2017, dep.21/07/2017), n. 18045
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27385-2015 proposto da:
S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMBROGIO
CONTARINI 8, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA MARZIA
SANTAGATI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SANTAGATI;
– ricorrente –
contro
U.C.I. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 360/2015 del TRIBUNALE di GELA, depositata il
02/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 2/10/2015 il Tribunale di Gela ha respinto il gravame interposto dall’U.C.I. in relazione alla pronunzia G. di P. Gela 18/5/2009, di accoglimento della domanda nei confronti suoi e dei sigg. N. e Sa.Ir. proposta dal sig. S.O. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) tra l’autovettura di proprietà del N. e condotta dalla Ir. e la propria autovettura Fiat 600 tg. (OMISSIS) e l’autovettura Peugeot 306.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello lo S. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
E’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita proposta ex art. 380 bis c.p.c.
In via pregiudiziale il Collegio rileva d’ufficio che il ricorso è improcedibile, non rinvenendosi in atti la copia autentica della sentenza impugnata ma solo una mera copia semplice.
Va al riguardo posto in rilievo che dalla nota di deposito e iscrizione a ruolo dell’Ufficio depositi di questa Corte d.d. 17/11/2015 emerge non essere stata dal difensore del ricorrente cancellata (anche) la voce n. “5. copia autentica del provvedimento impugnato”, il che evidenzierebbe che il medesimo abbia dichiarato il deposito di tale atto.
Nello spazio riservato al funzionario ricevente (nel caso, il “Funzionario giudiziario dott.ssa P.S.”) risulta inoltre certificato il deposito nella Cancelleria dell’Ufficio depositi di questa Corte (oltre a “1) N° 7 veline ricorso” e “3) N° 7 veline contoricorso”) solamente di “2) N° 7 veline provvedimento impugnato”, nonchè il deposito “dei sopra elencati atti e documenti”. E quindi della copia autentica del provvedimento impugnato.
Il deposito è peraltro avvenuto a mezzo posta ex art. 134 disp. att. c.p.c., dovendo pertanto ritenersi che la detta copia autentica sia stata dal funzionario rinvenuta nel plico postale.
Nel fascicolo risulta in effetti presente, con apposto timbro di cancelleria in data 30 novembre 2015, una copia che per le sue caratteristiche si appalesa estratta da fascicolo informatico, ma di essa non risulta invero in alcun modo – nemmeno dal difensore -attestata la conformità con le modalità previste al D.L. n. 179 del 2012, art. 16-undecies conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012 (cfr. Cass., 11/5/2017, n. 11593).
Emerge a tale stregua dal ricorrente violato il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, avendo questa Corte più volte posto in rilievo che al mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata non può supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altri atti del processo, e in particolare da copie come nella specie fotostatiche, mancanti della garanzia dell’autenticità (v. Cass., 18/3/2013, n. 6712. Cfr. altresì Cass., 5/8/2016, n. 16498; Cass., 8/7/2015, n. 14207).
Senza d’altro canto sottacersi che il ricorrente pone a fondamento della mossa censura (concernente la denunziata violazione dell’art. 91 c.p.c., L. n. 794 del 1942, art. 24 D.M. 22 giugno 1982, art. 16-undecies in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) atti e documenti del giudizio di merito (in particolare la “nota spese”) senza invero debitamente fornire puntuali indicazioni in ordine al tempo e alle modalità della relativa produzione nel giudizio di merito e pertanto inammissibilmente in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Preliminare ad ogni altra questione è infatti quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando risulti accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali.
Del pari inammissibilmente non viene dal ricorrente altresì fornita indicazione alcuna circa la relativa produzione anche in sede di legittimità, con esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
Non va infine nemmeno sottaciuto che laddove lamenta che la motivazione risulta “incoerente e contraddittoria” il ricorrente formula invero denunzia di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, in base al quale il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e non anche l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso improcedibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017