Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18158 del 21/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 05/12/2016, dep.21/07/2017), n. 18158
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4510-2015 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIANFILIPPO PASSANTE;
– ricorrente –
contro
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato PATRIZIA PINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 114/2014 della COR1E D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 23/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2016 dal Consigliere Dott. FALASCHI MILENA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21/03/2012 S.G. evocava M.M. dinnanzi il Tribunale di Caltagirone, Sezione distaccata di Grammichele, chiedendo il trasferimento dell’immobile sito in (OMISSIS), ai sensi dell’art. 2932 c.c., oggetto di contratto preliminare concluso fra le parti il 31/07/2003 con riduzione del prezzo. Con sentenza n. 15/2012 il giudice adito accoglieva la domanda, rigettate quelle riconvenzionali di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento dei danni proposte dal convenuto. Il M., interponeva appello avverso la sentenza e la Corte d’Appello di Catania respingeva il gravame per non specificità delle doglianze e rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Avverso detta sentenza il M.M. propone ricorso per cassazione formulando due motivi: con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 161 c.p.c., nonchè, la nullità della sentenza di secondo grado e di ogni atto successivo e dell’intero procedimento per violazione dell’art. 102 c.p.c. e art. 177 e ss. c.c., oltre alla violazione degli artt. 156 e ss. c.p.c.; con il secondo motivo lamenta al violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, per omesso esame del fatto decisivo ai fini della decisione.
S.G. ha resistito con controricorso.
Con la relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata proposta la reiezione del ricorso per manifesta infondatezza.
In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illus trativa.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5, per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria, e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della Seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017