Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18230 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.24/07/2017),  n. 18230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23599 – 2015 R.G. proposto da:

V.M. – c.f. (OMISSIS) – VI.MA. – c.f. (OMISSIS) –

VI.MA.LE. – c.f. (OMISSIS) elettivamente domiciliati in

Roma, alla via Parioli, n. 87, presso lo studio dell’avvocato Aldo

Seminaroti, che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Antonella Ferraris li rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso.

– ricorrenti –

contro

C.N. – c.f. (OMISSIS) – C.D. – c.f. (OMISSIS) –

C.M. – c.f. (OMISSIS) – F.P. – c.f. (OMISSIS);

– intimati –

Avverso la sentenza n. 242 dei 16/17.4.2015 del Tribunale di

Verbania.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2017

dal Consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto del 28.1.2003 C.N., C.D., C.M. e F.P., proprietari di un terreno in comune di (OMISSIS) (in catasto al fol. (OMISSIS), mapp. (OMISSIS)), citavano a comparire dinanzi al giudice di pace di Domodossola V.M., Vi.Ma. e Vi.Ma.Le., proprietari del terreno limitrofo (in catasto al fol. (OMISSIS), mapp. (OMISSIS)).

Deducevano che nel fondo dei convenuti talune piante erano cresciute a distanza inferiore a quella legale.

Chiedevano che le controparti fossero condannate ad estirparle.

Si costituivano V.M. e Vi.Ma.Le..

Eccepivano l’intervenuto acquisto, per usucapione, del diritto di mantenere le piante a distanza inferiore a quella legale.

Instavano per il rigetto dell’avversa domanda.

Veniva espletata c.t.u., all’esito della quale i convenuti provvedevano all’estirpazione delle piante a distanza inferiore a quella prescritta, eccezion fatta per il “pino strobo” e per l'”araucaria”, in dipendenza dell’asserita maturata usucapione, e per la “thuia occidentalis” e per il “fico”, in quanto a distanza asseritamente conforme a quella prescritta siccome alberi di non alto fusto.

Disposti supplementi di c.t.u., assunte le prove articolate, si costituiva Vi.Ma..

Con sentenza n. 43/2005 il giudice adito dichiarava che il “pino strobo”, la “thuia occidentalis”, il “fico” e l'”araucaria” risultavano a distanza inferiore a quella legale; dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento all'”abete rosso” ed alla “magnolia”; faceva ordine ai convenuti di mantenere la siepe di ibisco, piantata a ridosso del confine, ad altezza pari o inferiore alla sommità del muro divisorio; condannava i convenuti alle spese.

Interponevano separati appelli V.M., Vi.Ma.Le. e Vi.Ma..

Resistevano C.N., C.D., C.M. e F.P..

Riuniti i giudizi, con sentenza n. 27/2006 il tribunale di Verbania dichiarava l’improcedibilità dell’appello proposto da Vi.Ma.Le., rigettava gli appelli proposti da M. e Vi.Ma., confermava la gravata sentenza e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione M., Ma.Le. e Vi.Ma..

Con sentenza n. 2830/2013 questa Corte opinava per la rituale costituzione in prime cure di Ma.Le. e V.M. e cassava con rinvio la sentenza n. 27/2006.

M., Ma.Le. e Vi.Ma. attendevano alla riassunzione in sede di rinvio.

Si costituivano C.N., C.M. e F.P..

Non si costituiva e veniva dichiarato contumace C.D..

Con sentenza n. 242 dei 16/17.4.2015 il tribunale di Verbania rigettava gli appelli e condannava M., Ma. e Vi.Ma.Le. a rimborsare alle controparti le spese del giudizio di rinvio, le spese del giudizio di appello definito con sentenza n. 27/2006 poi cassata da questa Corte di legittimità e le spese del giudizio di legittimità definito con sentenza n. 2830/2013.

Evidenziava il tribunale che la collocazione a distanza illegale delle ulteriori piante era coperta da giudicato.

Evidenziava altresì che gli esiti della c.t.u. e le dichiarazioni rese dal teste B. inducevano ad escludere che il “pino strobo” e l'”araucaria” fossero state piantati nell’autunno del 1981 ed, in ogni caso, che fossero “trascorsi oltre venti anni dalla data della piantumazione nel terreno collocabile in un arco temporale tra i 17 – 19 anni per il pino e in 18 – 21 anni per l’araucaria” (così sentenza impugnata, pag. 5); che conseguentemente doveva disconoscersi che gli originari convenuti avessero acquisito per usucapione il diritto di mantenere il “pino strobo” e l’ “araucaria” a distanza inferiore a quella legale.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso M., Ma.Le. e Vi.Ma.; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Deducono che il giudice di primo grado non ha tenuto conto della qualificazione di albero minore della “thuia occidentalis” e di albero da frutto del “fico” operata dal c.t.u. nè ha esplicitato le ragioni per cui li ha reputati piantati a distanza inferiore a quella legale; che neppure il giudice di rinvio ha motivato al riguardo.

Il motivo non merita seguito.

Il mezzo di impugnazione in disamina propriamente non si correla alla ratio, in parte qua agitur, decidendi (i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata: cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952).

Invero il tribunale di Verbania ha puntualizzato che “l’eccezione di usucapione ha riguardato solo ed esclusivamente le predette piante di pino strobo e di araucaria – coperta da giudicato, invece, la collocazione a distanza illegale di quelle ulteriori (…)” (così sentenza impugnata, pag. 4).

Ebbene siffatta ultima affermazione del giudice del rinvio non è stata specificamente censurata in questa sede dai ricorrenti.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla usucapione.

Deducono che è erroneo il dictum del giudice di rinvio altresì nella parte in cui ha respinto l’eccezione di usucapione del diritto di mantenere il “pino strobo” e l'”araucaria” a distanza inferiore a quella legale; che in particolare ciò che rileva non è tanto l’età delle piante all’epoca della messa a dimora ma l’epoca della piantumazione.

Il motivo è destituito di fondamento.

Si rappresenta previamente che il motivo si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che i ricorrenti con il motivo de quo censurano sostanzialmente il giudizio di fatto cui il tribunale di Verbania ha atteso (“la sentenza impugnata (…) è (…) arbitraria (…) perchè (…) non sostenuta da un minimo di istruttoria integrativa che accertasse doverosamente e con più chiarezza la data della messa a dimora delle piante in questione”: così ricorso, pag. 22); dall’altro, che è esattamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

In questi termini si rappresenta inoltre che l’asserito vizio motivazionale de quo agitur rileva nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis al caso di specie (la sentenza impugnata è stata depositata in data 17.4.2015).

Conseguentemente riveste valenza l’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite teste menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il giudice di rinvio ha ancorato il suo dictum.

Segnatamente, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il giudice a quo ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato, siccome si è premesso, il proprio iter argomentativo.

Dall’altro, che il tribunale ha sicuramente disaminato il fatto decisivo caratterizzante la res litigiosa ovvero il fatto sostanziante l’eccezione di usucapione.

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il censurato dictum risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

E ciò viepiù se si tiene conto, per un verso, che i ricorrenti censurano l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del tribunale di Verbania (“il ragionamento del Giudice di rinvio non regge, prima di tutto perchè sembra dare valore assoluto al ricordo del B. (…)”: così ricorso, pag. 21); per altro verso, che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito – veicolato dal mezzo di impugnazione in disamina – non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c..

Deducono che il giudice del rinvio ha liquidato in misura eccessiva le spese del giudizio di appello definito con la sentenza n. 27/2006 poi cassata da questa Corte di legittimità.

Deducono che il giudice del rinvio analogamente ha liquidato in misura eccessiva le spese del giudizio di rinvio.

Il motivo del pari non merita seguito.

E’ sufficiente porre in risalto che i ricorrenti non hanno denunciato la violazione dei massimi tariffari.

In questi termini riveste valenza l’insegnamento di questo Giudice del diritto secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. 9.10.2015, n. 20289; Cass. 4.7.2011, n. 14542, secondo cui la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini).

Gli intimati non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso pertanto nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

Il ricorso è datato il 21.9.2015. Si dà atto della sussistenza dei presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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