Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18318 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/07/2017),  n. 18318

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1777-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SANNIBALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO FANTIN;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 222/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE, depositata l’8/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 6. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 222/9/2015, depositata l’8 giugno 2015, non notificata, la CTR del Friuli Venezia Giulia ha accolto l’appello proposto nei confronti del sig. P.A. dall’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Pordenone, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Pordenone, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente avverso due avvisi di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP per gli anni 2007 e 2008.

La CTR, riformando la pronuncia di primo grado, ritenne non validamente espressa dal contribuente l’elezione di domicilio presso lo studio del rag. M. con atto del 15 luglio 2011, consegnato brevi manu al funzionario delegato della locale Agenzia delle Entrate a seguito di invio al contribuente di questionario, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 51 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 in relazione a rapporti bancari intrattenuti nel periodo 2006-2008 e quindi, ritenuta valida la notifica degli avvisi di accertamento, dichiarò inammissibile il ricorso del contribuente in quanto tardivo.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con l’unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d), anche in relazione agli artt. 1362 c.c. e ss., nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la decisione impugnata avrebbe erroneamente escluso nella fattispecie in esame l’esistenza di elezione di domicilio del contribuente presso lo studio del professionista dal quale era assistito, a ciò conseguendo la nullità o inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento, eseguita, con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c., al domicilio del contribuente, non essendo stato egli reperito al momento del tentativo di consegna degli atti presso il proprio domicilio e non essendo stata ritirate le successive raccomandate informative, rispedite al mittente per compiuta giacenza.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 16 marzo 2011, n. 6113, nel contesto, peraltro, di un’ampia disamina alla stregua anche del parametro normativo della L. n. 212 del 2000, art. 6 invocato dal ricorrente), in tanto può conseguire l’invalidità della notifica, eseguita con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c., presso il domicilio fiscale del contribuente, in quanto vi sia stata, da parte di quest’ultimo, “una valida elezione di domicilio, nel comune di domicilio fiscale, stante la precipua funzione della elezione detta in rapporto alla ricezione degli atti tributari”, non residuando, quindi, in tal caso, all’Amministrazione la possibilità di notificare l’atto al domicilio fiscale del contribuente.

Nel caso di specie, avuto riguardo alle modalità richieste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d) nel testo vigente al tempo della pretesa dichiarazione di elezione di domicilio, essa doveva “risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.

La dichiarazione in atti, ripresa nel corpo della stessa decisione impugnata, non soddisfa detti requisiti, essendo stato consegnato l’atto ad esso relativo brevi manu a funzionario delegato, e dunque non nelle forme previste dalle legge.

Ciò è sufficiente ad escludere che l’atto del 15 luglio 2011 contenga valida elezione di domicilio presso lo studio del professionista delegato, indipendentemente da ogni altra considerazione sul piano ermeneutico su cui si diffonde la pronuncia impugnata, oggetto in ciò di censura da parte del contribuente in relazione alla dedotta violazione dell’art. 1362 c.c. e ss..

Ne consegue la validità della notifica degli avvisi di accertamento indirizzati al domicilio fiscale del contribuente, perfezionatisi nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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