Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18336 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.25/07/2017),  n. 18336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in

Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

G.L.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. n. 635/2014 della Corte di appello di Torino,

depositata l’11 agosto 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5 luglio 2017 dal Consigliere Fedele Ileana.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto a G.L.S. – assunta come collaboratore scolastico con una successione di contratti a termine – il diritto agli scatti di anzianità L. n. 312 del 1980, ex art. 53, anche in virtù del principio di parità di trattamento fra i lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso affidato ad un unico motivo;

l’intimata non si è costituita;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

la sentenza impugnata ha ritenuto assorbente ed idoneo a sostenere autonomamente la domanda della lavoratrice il richiamo al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (in particolare: art. 6), interpretato secondo le pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, giungendo ad escludere la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato;

con l’unico articolato motivo il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 485, 489 e 526, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 6 e 10, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 36 e 45, del c.c.n.l. artt. 77, 79 e 106, comparto scuola del 29 novembre 2007, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sul rilievo che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e sussistono dunque “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento economico, considerato che il ricorso ai contratti a termine per il reclutamento del personale scolastico risponde ad esigenze obiettive di gestione del rapporto di lavoro;

il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato; infatti, il Ministero non censura la decisione della Corte territoriale ove questa, senza pronunciarsi sull’applicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 53 (pure oggetto di specifica censura in sede di appello, come si legge nella sentenza impugnata), ha ritenuto di risolvere la controversia sulla base del principio di parità di trattamento previsto dalla normativa europea ed invocabile con riguardo al (diverso) diritto alla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti di ruolo, nè parte ricorrente denuncia la violazione della L. n. 312 del 1980, art. 53;

il ricorso, quindi, rimane incentrato sull’insussistenza della violazione del principio di non discriminazione in virtù della dedotta specialità del sistema di reclutamento nel comparto scolastico;

formulato in questi termini, il ricorso è infondato, come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558, Cass. 23/11/2016, n. 23868; Cass. 29/12/2016, n. 27387; Cass. 05/01/2017, n. 165, Cass. 31/05/2017, n. 13836) alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto del tutto condivise), “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

in assenza di costituzione dell’intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio;

non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

 

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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