Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18338 del 25/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.25/07/2017), n. 18338
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in
Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
– ricorrente –
contro
F.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. n. 960/2014 della Corte di appello di Torino,
depositata il 9 dicembre 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 5 luglio 2017 dal Consigliere Fedele Ileana.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto a F.L. – assunta come collaboratore scolastico con una successione di contratti a termine – il diritto agli scatti di anzianità L. n. 312 del 1980, ex art. 53, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso affidato a due motivi;
l’intimata non si è costituita;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il Ministero ricorrente – benchè indicata nella proposta del relatore la necessità della previa verifica del perfezionamento della notifica del ricorso – non ha provveduto a depositare l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U., 14/01/2008, n. 627; Cass. 30/12/2015, n. 26108);
in assenza di costituzione della controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017