Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18360 del 25/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.25/07/2017), n. 18360
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2128-2016 proposto da:
EQUITALIA NORD S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLO RICCIO;
– ricorrente –
contro
B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’ RADDUSA,
rappresentato e difeso dall’avvocato BENIAMINO RICCA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 752/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 05/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte d’ appello di Torino confermò la sentenza del Tribunale di Verbania, che aveva dichiarato estinti per effetto di intervenuta prescrizione quinquennale i crediti che avevano originato dodici intimazioni di pagamento notificate a B.E. in data 10.12.2013, aventi ad oggetto il mancato pagamento di cartelle esattoriali notificate anteriormente al 16.10.2008.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre Equitalia Nord s.p.a., che con un unico motivo di ricorso contesta l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti azionati con le cartelle esattoriali non opposte, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 e 2946 c.c..
3. Ha resistito con controricorso B.E., che ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. il ricorso è manifestamente infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto.
3. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
4. Le spese del giudizio devono essere compensate, in considerazione del recente arresto delle Sezioni unite che ha risolto la questione controversa.
5. Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017