Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18604 del 26/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.26/07/2017), n. 18604
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6697-2015 proposto da:
P.I. S.P.A., ((OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190,
presso lo studio dell’avvocato ROSSANA CLAVELLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato STELLARIO VENUTI;
– ricorrente –
contro
F.C.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6795/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 23/9/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 5/7/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
Fatto
RILEVATO
che:
– con l’indicata sentenza, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede – che aveva respinto il ricorso di F.C.C., inteso ad ottenere la declaratoria di illegittimità di un contratto a termine stipulato per il periodo dal 15 maggio 2002 al 30 giugno 2002, per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie prodotti e servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002” -, dichiarava l’illegittimità del termine apposto al contratto e la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato con condanna della società al risarcimento del danno nella misura di 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione ed interessi;
– per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso P.I. affidato a quattro motivo;
– F.C.C. è rimasta intimata;
– successivamente è stato depositato verbale di conciliazione;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– non sono state depositate memorie;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– dal verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data 27 maggio 2015 in sede sindacale, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della P.I. S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione;
– in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;
– il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali;
– non vi sono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (legge di stabilità 2013) essendo il relativo obbligo di pagamento collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017