Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18471 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 02/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13233/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Si.Zi. Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi

Vannetiello, con domicilio eletto presso l’Avv. Emilia Spiniello, in

Roma, Via Quintilio Varo, n. 68, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 249/4/2011, depositata il 25

maggio 2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 maggio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Del Core Sergio, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avv. Giancarlo Caselli che si riporta al ricorso,

udito l’Avv. Luigi Vannetiello che si riporta al controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria provinciale di Avellino accoglieva l’impugnazione proposta da Si.Zi. Costruzioni Srl avverso l’avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato i redditi derivanti da due vendite immobiliari di locali commerciali, ritenendo non fondato l’accertamento.

La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello dell’Ufficio.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 in combinato disposto con la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 307, e con il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3, , per aver la CTR ritenuto che l’Ufficio non avesse operato una corretta e personalizzata ricostruzione del valore degli immobili, fondandosi l’accertamento sull’antieconomicità dell’attività svolta e su una ricostruzione analitica del reddito d’impresa.

2. Con il secondo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alle medesime circostanze, insufficiente motivazione.

3. I motivi, il cui esame può essere effettuato unitariamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

3.1. Al riguardo questa Corte ha osservato che “la L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5, (Legge Comunitaria 2008), ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39(così come l’omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in tema di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35: ciò a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione europea, la quale, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l’incompatibilità – in relazione, specificamente, all’IVA, ma ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette – di tali disposizioni con il diritto comunitario. E’ stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò – deve intendersi – con effetto retroattivo, stante la ragione di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (cfr., anche, circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18 del 14 aprile 2010)” (in termini. Cass. n. 20429 del 2014; v. anche Cass. n. 23485 del 2016).

3.2. Orbene, la CTR non si è discostata da questi principi.

A fronte della dedotta antieconomicità della gestione d’impresa, che legittimava l’Ufficio a procedere ad un accertamento nei confronti della contribuente, e, dunque, consentiva, a fronte di idonee circostanze presuntive in uno con i parametri OMI, di determinare presuntivamente il prezzo degli immobili, spettando poi alla contribuente provare la congruità dei corrispettivi dichiarati, la CTR, con congrua ed articolata motivazione, ha ritenuto non solo l’insufficienza, in mancanza di ulteriori elementi presuntivi non prodotti dall’Ufficio (neppure in tale sede, risultando lo stesso ricorso per cassazione difettoso di autosufficienza non essendo stato riprodotto neppure l’avviso di accertamento), del ricorso ai soli valori OMI, ma, più incisivamente, ha valutato che la contribuente ha dimostrato, “attraverso la produzione di una perizia giurata, la congruità dei valori dichiarati sulla base di una stima degli immobili che tiene conto delle condizioni intrinseche ed estrinseche” degli stessi in comparazione con altri similari della zona.

La stessa relazione peritale, del resto, non è stata oggetto di alcuna censura da parte del ricorrente, sicchè, in ogni caso, la censura di insufficiente motivazione risulta priva di decisività.

Nè rileva, infine, il richiamo, operato dall’Ufficio, alle “conoscenze dell’uomo medio in materia di valore di immobili”, trattandosi di riferimento rispetto a percezioni meramente soggettive e, come tali, inidonee ad integrare un fatto notorio.

4. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, regolate per soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 7.000,00, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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