Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26507 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26507 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28684 del Ruolo Generale degli affari
civili dell’anno 2007 proposto:
DA
CECCO D’A. p.s.c.r.l.

in liquidazione l con sede in Chieti, in

persona del liquidatore Ubaldo D’Andrea, elettivamente
domiciliato in Roma, alla Via Nicotera n. 29, presso l’avv.
Sabrina D’Alleva, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico
Budini del foro di Chieti, per procura a margine del ricorso.
-cc:
RICORRENTE

1 5.6
dor -3

Data pubblicazione: 27/11/2013

CONTRO
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D’IMPRESA s.p.a.,

già

Sviluppo Italia s.p.a.,

in

persona dell’amministratore delegato e rappresentante legale

7, presso l’avv. Piero d’Amelio, che la rappresenta e difende
per procura a margine del controricorso.
– Cf..: OSG 3- gni 004 –

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3995/06
del 19 maggio – 21 settembre 2006. Udita, all’udienza del 24
ottobre 2013, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito
il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dr.
Pasquale Fimiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La Corte s’appello di Roma, con sentenza del 21 settembre 2006,
in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città n.
39721 del 2002, ha rigettato l’opposizione della s.c. a r.l. in
liquidazione CE.C.C.O. d’A. (Centro Commerciale Contabile d’
Avanguardia: da ora CECCO) al decreto ingiuntivo del Presidente
del Tribunale di Roma, che le aveva intimato di restituire alla
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa s.p.a. (d’ora in avanti: Sviluppo Italia), E.
759.922.083 con accessori, importo di un finanziamento ricevuto

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p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via della Vite n.

ai sensi della legge 28 febbraio 1986 n. 44, di cui si era
chiesta la restituzione, per l’inadempimento degli oneri assunti
dalla impresa finanziata per fruire del contributo.
La società CECCO aveva proposto opposizione, con citazione
notificata il 25 giugno 1999, all’indicato decreto ingiuntivo

erano dipesi da altrettante inosservanze degli obblighi di
Sviluppo Italia nati dal finanziamento, ai sensi dell’art. 1460
c.c., per cui l’ingiunzione doveva revocarsi.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, sul presupposto della non
esecutività del provvedimento di revoca del finanziamento che
era stato impugnato dinanzi al TAR Abruzzo, sezione di Pescara.
La decisione di primo grado del Tribunale di Roma, impugnata da
Sviluppo Italia, è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma
che, con la sentenza di cui sopra, ha rigettato l’opposizione
della CECCO, ritenendo non provati i pretesi inadempimenti della
finanziatrice e condannando la società opponente alle spese del
doppio grado di causa.
La Corte d’appello di Roma, ritenuto che la revoca del
finanziamento non aveva costituito esercizio di un potere
pubblico, trattandosi del rilievo di una mera decadenza dal
diritto al contributo t con connessa ripetizione di quanto erogato
da equiparare all’avveramento di clausola risolutiva espressa,
ha affermato che, nel caso, al debitore incombeva l’onere di
provare che il mancato rimborso di quanto ricevuto era dipeso da
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dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo che í suoi inadempimenti

inosservanza degli obblighi di controparte, che non risultava
nel caso in alcun modo dimostrata.
La stessa Corte ha quindi rigettato l’opposizione al decreto
ingiuntivo chiesto da Sviluppo Italia e condannato la Cecco alle
spese del doppio grado di causa; per la cassazione della

cui resiste la Sviluppo Italia con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo del ricorso della Cecco d’A. s.c. a r.l.
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. l, comma 13,
della legge 22 febbraio 1986 n. 44 e dell’art. 7, 13 ° comma, del
D.M. 3 luglio 1986, anche per difetto di motivazione su punto
decisivo della causa, ex art. 360, l ° comma, n.ri 3 e 5, c.p.c.
Le norme che precedono prevedono la revoca dei benefici e
contributi ricevuti con provvedimento del Ministro per gli
e„Ìyle.,
interventi straordinari del Mezzogiornovper l’atto di
revoca del contributo non poteva essere adottato dalla società
Sviluppo Italia ma dal Ministro, non risultando che, con la
soppressione di tale Ministero, i compiti da esso già svolti,
fossero stati tutti trasferiti a Sviluppo Italia.
Ad avviso della ricorrente, deve invece ritenersi che la società
Sviluppo Italia sia subentrata nei compiti del Comitato per lo
sviluppo della imprenditorialità giovanile, tra i quali vi era
quello di proporre la revoca dei finanziamenti e contributi ai
sensi delle norme citate, restando confermato il potere del
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sentenza che precede propone ricorso la Cecco con due motivi,

Ministro di disporre detta revoca, anche se su sollecitazione
della Agenzia o Sviluppo Italia.
Il quesito conclusivo del motivo di ricorso chiede di affermare
che non spetta alla società Sviluppo Italia ma al Ministro per
gli interventi straordinari nel mezzogiorno la revoca dei

Mezzogiorno d’Italia.
1.2. In secondo luogo si denuncia la violazione delle stesse
norme di cui al primo motivo di ricorso, per un profilo diverso
da quello che precede, che doveva comportare la disapplicazione
del provvedimento di revoca del contributo, perché illegittimo.
Il quesito di diritto posto a chiusura del secondo motivo di
ricorso, chiede di accertare se il Ministero per gli interventi
straordinari del Mezzogiorno poteva disapplicare il
finanziamento di cui sopra, per fatti verificatisi oltre cinque
anni prima dalla concessione di esso ovvero solo per l’omesso
pagamento di alcuni ratei da restituire delle somme ricevute.
2. La Corte d’appello di Roma ha negato che nel caso Sviluppo
Italia abbia esercitato un potere pubblicistico con la revoca
del finanziamento e che la CECCO d’A. nella vicenda fosse
solamente titolare di interessi legittimi, perché, come afferma
la sentenza oggetto di ricorso, se tale fosse stata la posizione
soggettiva della società agevolata con il contributo, rispetto
al potere di disporlo e a quello di annullarlo o revocarlo,
comunque costituiva diritto soggettivo quello di ottenere
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finanziamenti o contributi ricevuti per gli interventi nel

l’erogazione del finanziamento in precedenza disposto a suo
favore, con situazione soggettiva certamente simile al caso dí
controversia sulla “legittimità della decadenza o della revoca
del contributo già concesso, ovvero della ripetizione degli
importi erogati” (pag. 3 della sentenza impugnata).

ricorso, ha ritenuto di potere equiparare all’avveramento di una
clausola risolutiva espressa la c.d. revoca del contributo, per
cui la sola società Cecco doveva provare i fatti accaduti
impeditivi della revoca del finanziamento, così escludendo, ai
sensi dell’art. 2033 c.c., la sua soggezione alla richiesta di
restituzione del contributo, come indebito oggettivo.
E’ stata l’assenza dei presupposti di fatto previsti dalla legge
per essere ammessi alle agevolazioni e ai finanziamenti che ha
determinato la revoca del contribuito alla CECCO, la quale
nessuna prova ha dato del permanere del suo diritto a conservare
í benefici ricevuti; dall’accertamento di detta situazione è
derivato l’obbligo della società finanziata di restituire guanto
da essa ricevuto R con rigetto conseguente della sua opposizione
1
al decreto ingiuntivo che le imponeva di restituire quanto
indebitamente ricevuto.
Entrambi i motivi di ricorso devono quindi rigettarsi perché, se
il decreto del Ministero per gli interventi straordinari nel
mezzogiorno del 3 luglio 1986, sulla concessione ed erogazione
delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo
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Esattamente la Corte d’appello, nella sentenza oggetto di

della imprenditorialità giovanile, prevede ispezioni e verifiche
del comitato preposto a tal fine, esso sancisce pure che, ove da
tali attività emerga l’assenza dei requisiti per godere dei
finanziamenti e delle agevolazioni relative, è il Ministro per
gli interventi straordinari nel mezzogiorno che deve, su

finanziamento dei progetti, come stabilito anche dall’art. 1,
comma 13 ° , del D.L 30 dicembre 1985 n. 786 convertito in legge
28 febbraio 1986 n. 44.
La stessa revoca è ugualmente disciplinata dal regolamento di
cui al decreto del Ministro del Tesoro 18 febbraio 1998 n. 306,
all’art. 8 del quale si prevede comunque che la Società per la
imprenditorialità giovanile “delibera l’immediata revoca delle
agevolazioni concesse, qualora i requisiti necessari ad
ottenerle “dovessero risultare non più sussistenti, attivando il
recupero delle somme erogate e delle spese”.
Poiché la revoca del finanziamento disposta nella fattispecie
poteva ritenersi provenire da soggetto legittimato a disporlo
cioè dalla s.p.a. Sviluppo Italia, in base al regolamento da
ultimo citato del 1998, deve escludersi la illegittimità della
sentenza impugnata di cui al ricorso, che deve essere rigettato
ponendo le spese del giudizio di cassazione a carico della
ricorrente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare
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proposta del comitato, disporre la revoca immediata del

alla controricorrente le spese del presente giudizio di
cassazione, che liquida in E 7.000,00 a titolo di compensi e in
E 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie
come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della l” sezione civile

della Corte suprema di Cassazione il 24 ottobre 2013.

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