Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18461 del 26/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.26/07/2017), n. 18461
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. DI STASI Antonello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4827-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ AGRICOLA FLORAMIATA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 7, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
CRASTA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20/2010 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA
depositata il 14/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/05/2017 dal Consigliere Dott. DI STASI ANTONELLA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Floriamata spa impugnava innanzi alla Ctp di Siena l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Montepulciano ai fini Irpeg, Irap e Iva per gli anni di imposta 2001 con recupero a tassazione di maggiori imponibili; la Ctp di Siena accoglieva il ricorso di Floramiata spa.
2. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 20-2010-30 depositata il 14.1.2010 e non notificata, respingeva l’appello.
Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate formulando un unico motivo.
Deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Argomenta che i Giudici di secondo grado avrebbero omesso di valutare i seguenti elementi assolutamente decisivi per il giudizio, risultanti dagli atti di causa: il contenuto dei fogli manoscritti riportato nel p.v.c.; i legami esistenti tra la società Floriamata spa e la Flomar soc. coop. a r.l., società aventi nell’anno 2001 lo stesso legale rappresentante, come riportati nel verbale di accertamento; i contratti conclusi tra le stesse il 18.6.1999 e le reciproche fatture emesse; inoltre i Giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che le perizie giurate prodotte dal contribuente non erano state contestate dall’Ufficio, mentre tale contestazione era stata esplicitamente operata; conclude che la motivazione della sentenza impugnata era gravemente insufficiente e contraddittoria per non aver motivato sui numerosi elementi su cui si fondava l’accertamento contestato.
2 La Floriamata spa resiste con controricorso, nel quale ripropone l’eccezione di inutilizzabilità degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza di Maratea e, con riferimento al ricorso, la violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va, preliminarmente, rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nel controricorso.
L’impugnata sentenza è stata pubblicata successivamente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (4.7.2009) di detta legge, che ha abrogato l’art. 366 – bis c.p.c..
2. Inammissibile e, poi, la riproposizione dell’eccezione di inutilizzabilità degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza di Maratea, attesa la funzione meramente difensiva del controricorso.
3. Il ricorso è fondato.
La CTR ha adottato una motivazione insufficiente in ordine a fatti decisivi ai fini del thema decidendum (il contenuto dei fogli manoscritti riportato nel p.v.c.; i legami esistenti tra la società Floriamata spa e la Flomar soc. coop. a r.I., società aventi nell’anno 2001 lo stesso legale rappresentante, come riportati nel verbale di accertamento; i contratti conclusi tra le stesse il 18.6.1999 e le reciproche fatture emesse), a fronte di specifiche deduzioni e documentazione dell’Agenzia.
Va ricordato che l’accertamento fiscale è provvedimento autoritativo con il quale l’Amministrazione fa valere la propria pretesa tributaria, esternandone il titolo e le ragioni giustificative al solo fine di consentire al contribuente di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, nell’ambito della quale l’Ufficio finanziario è tenuto a passare dall’allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti del contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto, in applicazione del principio dettato dall’art. 2697 cod. civ.; è compito specifico del giudice di merito operare, con adeguata motivazione, il controllo critico sulla correttezza e portata probatoria e sulla coerenza logica e giuridica degli elementi addotti (Sez. 5 n. 8136 de12 3/05/2012, Rv.622684 – 01).
4. Va, quindi, accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017