Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18730 del 27/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 15/05/2017, dep.27/07/2017), n. 18730
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4077-2016 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato RAIMONDA MAZZARELLA;
– ricorrente –
nonchè contro
COMUNE LERCARA FRIDDI, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 14, presso
lo studio dell’avvocato FILIPPO HERNANDEZ, che lo rappresenta e
difende;
– resistente –
nonchè contro
COMUNE CASTRONOVO DI SICILIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 682/2015 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,
depositata l’01/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
C.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il tribunale di Termini Imerese ha rigettato il suo appello nei riguardi della decisione del giudice di pace di Lercara Friddi, che, per quanto ancora rileva, aveva confermato le sanzioni irrogate con quattro verbali della polizia municipale per altrettante violazioni dell’art. 142 C.d.S., tutte rilevate mediante autovelox;
il tribunale ha ritenuto che il tratto di strada interessato dal posizionamento degli apparecchi rilevatori era compreso nell’ elenco previsto nell’apposita ordinanza prefettizia e che erano state rispettate le procedure stabilite dalla legge a proposito della distanza dei rilevatori dagli incroci;
ha infine osservato che l’amministrazione aveva adempiuto all’onere della prova circa l’adeguata segnalazione della postazione di controllo mediante apposita segnaletica verticale; i comuni intimati, di Castronovo di Sicilia e di Lercara Friddi, non hanno notificato controricorso;
il secondo, dopo la comunicazione della proposta del consigliere relatore, ha depositato procura speciale e memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
la ricorrente lamenta:
a) quanto al capo della sentenza concernente i tre verbali relativi alle contravvenzioni elevate dal comune di Castronovo di Sicilia, (1) la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, in quanto i rilevatori erano da considerare illegittimi, non autorizzati e difformi dal provvedimento prefettizio, siccome posti su strada diversa da quella ivi indicata, e in quanto i medesimi erano stati posti alla sommità di pali alti più di tre metri e non visibili; (2) la violazione dell’art. 115 c.p.c. e il vizio di motivazione, stante il rigetto dell’istanza di ispezione dei luoghi e/o di altro mezzo istruttorio come la c.t.u.;
b) quanto al capo della sentenza concernente il quarto verbale, relativo alla contravvenzione elevata dal comune di Lercara Friddi, (1) la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 5 – bis, (2) la violazione del D.L. n. 121 del 2002 e (3) le medesime violazioni di cui al precedente conforme punto a), in quanto i rilevatori non erano stati installati in modo ben visibile rispetto all’incrocio, erano difformi al certificato di taratura e comunque in relazione a essi non era stata disposta nè l’ispezione dei luoghi nè la c.t.u.;
il ricorso è inammissibile, essendo nei motivi anzidetti compendiate censure in fatto e censure relative a profili non sindacabili quali quelli attinenti alla mancata ammissione di ispezione dei luoghi e di c.t.u.;
la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che il potere di ispezione (sulla cui avvenuta sollecitazione o meno il ricorso è oltre tutto privo di autosufficienza) suppone un apprezzamento di opportunità rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio, in senso positivo o negativo, non è sindacabile in cassazione (Cass. n. 1774-89, nonchè, in relazione all’ammissione in generale ex art. 261 c.p.c., Cass. n. 3710-95 e Cass. n. 9551-09); analogamente accade quanto alla decisione di non dar luogo a una c.t.u., rispetto alla quale è stato più volte affermato che “la decisione del giudice di merito che ne esclude l’ammissione non è sindacabile in sede di legittimità, posto che compete al giudice del merito l’apprezzamento delle circostanze che consentano di escludere che il relativo espletamento possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe pertanto l’onere di offrire gli elementi di valutazione” (v. Cass. n. 26264-05; Cass. n. 20820-06); il ricorso va quindi definito con pronuncia di inammissibilità.
le spese sostenute dal comune di Lercara Friddi seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile condanna la ricorrente alle spese processuali sostenute dal comune di Lercara Friddi, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017