Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18840 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18840

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19376-2011 proposto da:

C.G., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FEDERICO ROSAZZA 32, presso lo studio dell’avvocato UGO LUCA

SAVIO DE LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO NATALE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2991/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 26/11/2010 R.G.N. 2640/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DI MEGLIO ALESSANDRO per delega verbale Avvocato

PULLI CLEMENTINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 26.11.2010, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di C.G. volta a conseguire la riliquidazione della propria pensione, liquidata in regime di convenzione internazionale, con gli aumenti in quota fissa di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10.

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che, avendo la L. n. 730 del 1983, art. 10 individuato al 31.12.1983 l’ultima data utile per la liquidazione in quota fissa degli aumenti di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10 l’assicurato, che aveva superato il trattamento minimo solo con decorrenza dal 1.2.1984, a seguito della corresponsione del pro rata estero, non poteva averne diritto.

Contro tale pronuncia ricorre C.G. con un unico motivo. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, il ricorrente lamenta violazione della L. n. 160 del 1975, art. 10 e della L. n. 730 del 1983, art. 21 per avere la Corte di merito ritenuto che tale ultima disposizione avesse individuato al 31.12.1983 l’ultima data utile per la liquidazione in quota fissa degli aumenti previsti dalla prima: a suo avviso, infatti, avendo il legislatore fissato al 1.5.1984 l’entrata in vigore del nuovo regime della perequazione dei trattamenti pensionistici di cui alla L. n. 730 del 1983, art. 21 i benefici della perequazione in cifra fissa di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10 avrebbero dovuto essere corrisposti fino al 30.4.1984, di talchè, essendo egli titolare di una pensione di importo superiore al trattamento minimo fin dal 1.2.1984, vale a dire dalla decorrenza della corresponsione del pro rata estero, ingiustamente la Corte di merito gli aveva negato il diritto a beneficiarne.

Il motivo è infondato.

Va premesso che, nel vigore del sistema di perequazione delle pensioni previsto dalla L. n. 160 del 1975, art. 10 gli assicurati beneficiavano di due distinte forme di incremento delle proprie pensioni: una calcolata in percentuale, in relazione all’aumento dell’indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria (art. 10, commi 1 e 2), e l’altra calcolata in una quota fissa, data dal prodotto tra il valore unitario del punto di contingenza fissato dal legislatore e il numero di punti di contingenza accertati per i lavoratori dell’industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui avrebbe avuto effetto l’aumento delle pensioni (art. 10, commi 3 e 4).

Il sistema dianzi descritto è stato modificato dalla L. n. 730 del 1983, art. 21 il quale, nell’introdurre a far data dal 1.5.1984 una diversa modalità di perequazione dei trattamenti pensionistici (essenzialmente non più legata alle variazioni delle retribuzioni minime degli operai dell’industria, ma soltanto alle variazioni del costo della vita: per tale interpretazione cfr. Cass. n. 12055 del 2003), ha tuttavia previsto, al comma 1, che restassero “fermi (…) gli aumenti delle pensioni derivanti al 1 gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa”: posto che la L. n. 160 del 1975, art. 10 individuava nel 1 gennaio di ciascun anno il momento in cui calcolare gli incrementi derivanti dalla variazione del costo della vita intervenuta nell’anno precedente, il legislatore, introducendo il diverso (e deteriore) sistema di rivalutazione delle pensioni, si è infatti premurato che i pensionati potessero beneficiare degli aumenti rivenienti dalle variazioni del costo della vita intervenute nell’anno precedente, i quali, unitamente all’importo della pensione in godimento, avrebbero costituito il montante su cui calcolare la rivalutazione dovuta dal 1.5.1984 in poi, secondo il diverso meccanismo di cui alla L. n. 730 del 1983, art. 21.

Così ricostruita la disciplina, è evidente che il legislatore ha individuato nella data del 31.12.1983 il momento ultimo entro il quale l’assicurato doveva possedere il presupposto per poter beneficiare della perequazione in quote fisse prima della sua definitiva abrogazione, vale a dire una pensione di importo superiore al trattamento minimo. Nè contrari argomenti possono desumersi dal principio di diritto, già consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il diritto al conseguimento delle maggiorazioni legate alla perequazione automatica delle pensioni, di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10 ha cessato di avere vigenza dal 30.4.1984, per effetto dell’abrogazione disposta dalla L. n. 730 del 1983, art. 21 di talchè, essendo soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non può essere riconosciuto ove la domanda amministrativa per conseguirlo sia proposta decorsi dieci anni da tale data (Cass. n. 20507 del 2015), dal momento che tale principio concerne l’individuazione del momento ultimo di vigenza della pregressa disciplina della perequazione automatica, non anche quello relativo alla sussistenza dei presupposti per la sua (temporanea) applicazione. Essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata sfugge alle censure rivoltele. Ne consegue il rigetto del ricorso, la peculiare complessità della disciplina costituendo giusto motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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