Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19117 del 01/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/08/2017, (ud. 15/05/2017, dep.01/08/2017), n. 19117
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4963-2016 proposto da:
T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 265, presso lo
studio dell’avvocato DOMENICO NOLE’, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIA ROSARIA DE SIMONE;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 18/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
T.S. propone ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale di Napoli, in data 18-1-2016, accogliendo il reclamo di Unicredit s.p.a., ha annullato il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato ai sensi della L. n. 3 del 2012;
Unicredit resiste con controricorso;
il ricorrente ha depositato una memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
ai sensi della L. citata art. 12, comma 2, il procedimento di omologazione dell’accordo di composizione della crisi è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (art. 737 e seg. c.p.c.);
il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento;
in base all’art. 742 c.p.c., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamate dall’art. 12, comma 2, i decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca;
dunque non sono soggetti a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.;
questa Corte invero ha già affermato che il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 6, art. 7, comma 1 bis, ed art. 8 non precludendo a quest’ultimo – benchè nei limiti temporali previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge – di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicchè non è ricorribile per cassazione (v. Cass. n. 1869-16);
eguale connotazione possiede il decreto emesso a seguito del reclamo avverso il provvedimento di omologazione, giacchè anche codesto non preclude al debitore di presentare un’altra proposta di accordo nei limiti temporali indicati dalla legge;
da questo punto di vista, l’inciso di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), che consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare la proposta a condizione che egli non abbia “fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”, va inteso come riferentesi all’avvenuta effettiva fruizione dell’istituto nei suoi effetti esdebitatori; cosa che chiaramente non è ove l’accordo non sia omologato, ovvero ove lo stesso sia stato annullato, come nella specie, in sede di reclamo;
il ricorso va quindi definito con pronuncia di inammissibilità;
le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017