Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19234 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 10/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 983/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche di Bolzano,

rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Giontella, con domicilio

eletto presso quest’ultimo, in Roma, via Cardinal De Luca n. 10,

giusta procura speciale a rogito Notaio P. Rep. 74.190 del

12.1.2011, richiamata in atti

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bolzano

n. 59/1/2009, depositata il 19.11.2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2017 dal Consigliere Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– La parte ricorrente propone ricorso per cassazione, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza. Sulla base di controlli fiscali effettuati nel 2004 dalla Agenzia delle entrate a carico di alcuni veterinari, l’Ufficio emetteva avviso di accertamento nei confronti della associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche (esercente peraltro attività di vendita di seme per la fecondazione artificiale del bestiame) al fine del recupero Iva per l’anno 1999. La pretesa fiscale traeva origine dalla convinzione dell’Ufficio che le prestazioni fatturate dalla suddetta associazione dovessero essere assoggettate all’aliquota Iva del 20% anzichè, come effettivamente avvenuto, del 10%, ritenendo prevalente la prestazione di intervento del veterinario rispetto alla cessione del bene, ai sensi DEL D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12. La C.T.P. di Bolzano accoglieva il ricorso presentato dalla detta associazione, ritenendo che quanto era stato fatturato dall’associazione avesse ad oggetto esclusivo la cessione del seme, da sottoporre pertanto alla aliquota Iva del 10%. Avverso la detta decisione interponeva appello l’Agenzia delle entrate, sostenendo che l’importo fatturato dalla contribuente comprendeva anche l’onorario del veterinario incaricato della prestazione sanitaria operata sul bestiame e che tale prestazione non poteva essere considerata come prestazione accessoria alla cessione del seme, ma al contrario come prestazione principale con l’obbligo pertanto di applicare l’aliquota Iva del 20% anche alla cessione del seme in quanto quest’ultima e non la prima da ritenersi prestazione accessoria. La C.T.R. respingeva l’appello presentato dall’Ufficio finanziario.

– si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio, cioè sulla convenzione del 1995 che prevede come accessoria la prestazione di vendita del seme rispetto alla prestazione sanitaria di inseminazione del veterinario, con la conseguente necessità della applicazione della aliquota del 20% anche alla prestazione di vendita di seme, per la quale invece il contribuente aveva applicato una aliquota del 10%, come cessione di un bene;

– la parte resistente depositava controricorso e memoria difensiva con cui chiedeva il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il ricorso è infondato;

– la doglianza è infondata perchè – per come formulata – è priva di decisività;

– si denunzia, invero, da parte del ricorrente vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia su un fatto decisivo, e cioè sulla convenzione del 1995 che prevede come accessoria la prestazione di vendita del seme rispetto alla prestazione sanitaria di inseminazione del veterinario;

– la doglianza in punto di vizio argomentativo è, all’evidenza, infondata, giacchè, per un verso, non è rintracciabile – come detto

– la denunziata mancata motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, e ciò in ragione del fatto che le sentenze di merito spiegano correttamente che vi erano, in realtà, due distinte convenzioni che regolavano da un lato la cessione del seme e dall’altro la prestazione sanitaria generica con l’iva al 20 %, e perchè, per altro verso, si vorrebbe surrettiziamente da parte del ricorrente, tramite l’allegazione del predetto vizio argomentativo, sollecitare la Corte ad una nuova valutazione di merito della controversia, già invece adeguatamente scrutinata e decisa dai giudici di merito con argomentazioni scevre da criticità ovvero contraddittorietà intrinseche;

– ed infatti, la ratio della motivazione impugnata è nel senso che il regime IVA (10% -20%) era individuabile a seconda si trattasse di cessione di beni ovvero di prestazione di servizi; la C.T.R. ha ritenuto, specificatamente e correttamente motivando sul punto, che ricorresse la prima delle due aliquote sopra menzionate, sicchè, sotto tale profilo – che costituisce in realtà valutazione di merito, come tale insindacabile nel giudizio di legittimità – il dato astratto della esistenza della convenzione, la cui applicazione avrebbe comportato l’applicazione di altra aliquota, non rileva in modo decisivo, e ciò se solo si considera che non risulta – alla stregua della prospettazione offerta – che, ove seguita la linea del ricorrente, l’esito del giudizio sarebbe stato certamente diverso;

– non può neanche essere sottaciuto che non è stato riportato neanche da parte del ricorrente il testo integrale della convenzione, di talchè deve ritenersi che, sotto questo ulteriore profilo, il ricorso non sia neanche autosufficiente;

– le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 10 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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