Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19244 del 02/08/2017
Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 13/07/2017, dep.02/08/2017), n. 19244
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16898/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
PROENG s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manlio Maglio e
Simonetta De Sanctis Mangelli, elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest’ultima in Roma alla via Tommaso Salvini n. 55, per
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Umbria n. 117/2/12 depositata il 31 maggio 2012;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio
2017 dal Consigliere Enrico Carbone;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale De Renzis Luisa, che ha chiesto accogliersi il
ricorso;
Letta la memoria depositata dalla controricorrente, che insiste per
il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ATTESO CHE:
In relazione a cartella di pagamento emessa contro PROENG s.r.l. a recupero di un credito d’imposta per ricerca scientifica, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza che ne ha respinto l’appello avverso l’annullamento di primo grado.
Il ricorso denuncia violazione della L. n. 317 del 1991, artt. 1 e 8 L. n. 449 del 1997, artt. 4 e 5, D.M. n. 275 del 1998, art. 6, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis, (primo motivo) nonchè vizio motivazionale (secondo motivo): pur non contestando i requisiti sostanziali del beneficio fiscale, l’Agenzia si duole che il giudice d’appello non abbia rilevato la decadenza conseguente all’omessa indicazione del credito d’imposta nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell’anno di concessione (2005) e che abbia viceversa riconosciuto effetto sanante a una dichiarazione integrativa tardivamente presentata.
Il ricorso è infondato: sviluppando le indicazioni delle Sezioni Unite circa la non estensibilità delle decadenze tributarie dalla fase amministrativa alla giudiziaria (Cass., sez. un., 30 giugno 2016, n. 13378; Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757), s’è acquisito che il credito d’imposta per ricerca scientifica L. n. 449 del 1997, ex art. 5 può essere opposto in giudizio alla maggiore pretesa erariale dal contribuente pur incorso nella decadenza D.M. n. 275 del 1998, ex art. 6 per omessa indicazione nella pertinente dichiarazione dei redditi o in tempestiva dichiarazione integrativa, semprechè del beneficio siano provati o incontestati i requisiti sostanziali (Cass. 21 dicembre 2016, n. 26550; Cass. 6 aprile 2017, n. 9004).
La novità della soluzione impone di compensare le spese; l’Agenzia delle entrate non deve versare l’importo per contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, essendo ammessa alla prenotazione a debito (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955; Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017